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Document 62016TA0458

Causa T-458/16: Sentenza del Tribunale del 16 novembre 2017 — Acquafarm / Commissione («Responsabilità extracontrattuale — Pesca — Programma operativo finanziato dall’Unione — Normativa dell’Unione che vieta l’importazione di crostacei provenienti dall’Australia — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Omissione — Legittimo affidamento»)

GU C 5 del 8.1.2018, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 5/34


Sentenza del Tribunale del 16 novembre 2017 — Acquafarm / Commissione

(Causa T-458/16) (1)

((«Responsabilità extracontrattuale - Pesca - Programma operativo finanziato dall’Unione - Normativa dell’Unione che vieta l’importazione di crostacei provenienti dall’Australia - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Omissione - Legittimo affidamento»))

(2018/C 005/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Acquafarm, SL (Huelva, Spagna) (rappresentante: A. Pérez Moreno, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Arenas, I. Galindo Martín e F. Moro, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a seguito dell’impossibilità di finalizzare un progetto di acquacoltura riguardante crostacei provenienti dall’Australia e che ha beneficiato di un cofinanziamento sulla base del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU 2006, L 223, pag. 1), a causa del divieto d’importare tali crostacei conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU 2008, L 337, pag. 41).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Acquafarm, SL sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 419 del 14.11.2016.


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