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Document 62016TA0458
Case T-458/16: Judgment of the General Court of 16 November 2017 — Acquafarm v Commission (Non-contractual liability — Fisheries — Operational programme financed by the European Union — EU rules prohibiting imports of crustaceans from Australia — Sufficiently serious breach of a rule of law conferring rights on individuals — Omission to act — Legitimate expectations)
Causa T-458/16: Sentenza del Tribunale del 16 novembre 2017 — Acquafarm / Commissione («Responsabilità extracontrattuale — Pesca — Programma operativo finanziato dall’Unione — Normativa dell’Unione che vieta l’importazione di crostacei provenienti dall’Australia — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Omissione — Legittimo affidamento»)
Causa T-458/16: Sentenza del Tribunale del 16 novembre 2017 — Acquafarm / Commissione («Responsabilità extracontrattuale — Pesca — Programma operativo finanziato dall’Unione — Normativa dell’Unione che vieta l’importazione di crostacei provenienti dall’Australia — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Omissione — Legittimo affidamento»)
GU C 5 del 8.1.2018, p. 34–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/34 |
Sentenza del Tribunale del 16 novembre 2017 — Acquafarm / Commissione
(Causa T-458/16) (1)
((«Responsabilità extracontrattuale - Pesca - Programma operativo finanziato dall’Unione - Normativa dell’Unione che vieta l’importazione di crostacei provenienti dall’Australia - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Omissione - Legittimo affidamento»))
(2018/C 005/45)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Acquafarm, SL (Huelva, Spagna) (rappresentante: A. Pérez Moreno, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Arenas, I. Galindo Martín e F. Moro, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a seguito dell’impossibilità di finalizzare un progetto di acquacoltura riguardante crostacei provenienti dall’Australia e che ha beneficiato di un cofinanziamento sulla base del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU 2006, L 223, pag. 1), a causa del divieto d’importare tali crostacei conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU 2008, L 337, pag. 41).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Acquafarm, SL sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |