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Document 62016CN0560

    Causa C-560/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšším soudem České republiky (Repubblica ceca) il 4 novembre 2016 — Michael Dědouch e a./Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

    GU C 22 del 23.1.2017, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.1.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 22/12


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšším soudem České republiky (Repubblica ceca) il 4 novembre 2016 — Michael Dědouch e a./Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

    (Causa C-560/16)

    (2017/C 022/17)

    Lingua processuale: il ceco

    Giudice del rinvio

    Nejvyšší soud České republiky

    Parti

    Ricorrenti: Michael Dědouch, MUDr. Petr Streitberg, Pavel Suda

    Resistenti: Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I») debba essere interpretato nel senso che si applica anche al procedimento di esame della congruità del corrispettivo che un azionista di maggioranza deve versare, a titolo di valore equivalente dei titoli di partecipazione, ai precedenti proprietari di titoli di partecipazione cedutigli a seguito di una delibera dell’assemblea dei soci di una società per azioni sul trasferimento obbligatorio degli altri titoli di partecipazione all’azionista di maggioranza (cosiddetto «squeeze out»), nel caso in cui la delibera adottata dall’assemblea dei soci della società per azioni determini l’importo del corrispettivo congruo e un provvedimento giudiziario riconosca successivamente il diritto a un diverso importo del corrispettivo, vincolante per l’azionista di maggioranza e per la società quanto al fondamento del diritto riconosciuto, nonché per gli altri proprietari di titoli di partecipazione.

    2)

    In caso di risposta negativa alla precedente questione, se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I debba essere interpretato nel senso che si applica anche al procedimento di esame della congruità del corrispettivo descritto nella precedente questione.

    3)

    In caso di risposta negativa a entrambe le precedenti questioni, se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I debba essere interpretato nel senso che si applica anche al procedimento di esame della congruità del corrispettivo descritto nella prima questione.


    (1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


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