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Document 62016CN0346

    Causa C-346/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Amtsgericht Kehl (Germania) il 21 giugno 2016 — Procedimento penale a carico di C

    GU C 335 del 12.9.2016, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.9.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 335/34


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Amtsgericht Kehl (Germania) il 21 giugno 2016 — Procedimento penale a carico di C

    (Causa C-346/16)

    (2016/C 335/46)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Amtsgericht Kehl

    Imputato nella causa principale

    C

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se gli articoli 67, paragrafo 2, TFUE e 20 e 21 del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (1) («CFS») o ulteriori disposizioni dell’Unione europea in materia, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale che conceda alle autorità di polizia dello Stato membro interessato, allo scopo di impedire o vietare ingressi illegali nel territorio sovrano di tale Stato membro o di prevenire determinati reati contro la sicurezza delle frontiere nonché quelli volti a ostacolare l’esercizio dei controlli di frontiera o compiuti all’atto dell’attraversamento delle frontiere, la facoltà di controllare, nell’ambito di una perquisizione personale, entro una fascia di 30 km lungo il confine dello Stato membro medesimo con gli Stati contraenti della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS), un determinato oggetto, indipendentemente dal comportamento della persona che porti detto oggetto con sé e dalla presenza di circostanze particolari, [Or. 2] senza con ciò procedere, ai sensi degli articoli 23 e segg. del CFS, al ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alla frontiera interna interessata.

    Nel caso in cui alla questione n. 1 sia data risposta affermativa:

    2)

    se gli articoli 67, paragrafo 2, TFUE e 20 e 21 del regolamento n. 562/2006 sul CFS o ulteriori disposizioni dell’Unione europea in materia, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa o ad una prassi nazionale che consenta ad un giudice penale di detto Stato membro di valutare un mezzo di prova a carico dell’imputato nonostante quest’ultimo sia stato acquisito per mezzo di un provvedimento statale contrario alle norme dell’Unione europea.


    (1)  GU L 105, pag. 1.


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