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Document 62016CA0651

Causa C-651/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — DW / Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Assegno di maternità — Calcolo dell’importo in base ai redditi dell’assicurata in un periodo di riferimento di dodici mesi — Persona che, nel corso di tale periodo, è stata al servizio di un’istituzione dell’Unione europea — Normativa nazionale che stabilisce che l’importo in questione sia pari al 70 % della base contributiva media di assicurazione — Restrizione alla libera circolazione dei lavoratori — Principio di leale cooperazione)

GU C 161 del 7.5.2018, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/11


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — DW / Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

(Causa C-651/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Assegno di maternità - Calcolo dell’importo in base ai redditi dell’assicurata in un periodo di riferimento di dodici mesi - Persona che, nel corso di tale periodo, è stata al servizio di un’istituzione dell’Unione europea - Normativa nazionale che stabilisce che l’importo in questione sia pari al 70 % della base contributiva media di assicurazione - Restrizione alla libera circolazione dei lavoratori - Principio di leale cooperazione))

(2018/C 161/12)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: DW

Convenuta: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Dispositivo

L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che, ai fini della determinazione della base del contributo previdenziale medio per il calcolo dell’assegno di maternità, equipara i mesi del periodo di riferimento durante i quali la persona in questione ha lavorato per un’istituzione dell’Unione europea, e per i quali non è stata iscritta al regime di previdenza sociale di tale Stato membro, a un periodo di disoccupazione, ed applica agli stessi la base contributiva media di assicurazione stabilita in detto Stato membro, con l’effetto di ridurre sostanzialmente l’importo dell’assegno di maternità concesso a tale persona rispetto a quello cui essa avrebbe avuto diritto se avesse svolto attività lavorativa unicamente nello Stato membro in questione.


(1)  GU C 86 del 20.3.2017.


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