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Document 62016CA0569
Joined Cases C-569/16 and C-570/16: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 6 November 2018 (request for a preliminary ruling from the Bundesarbeitsgericht — Germany) — Stadt Wuppertal v Maria Elisabeth Bauer (C-569/16), Volker Willmeroth, in his capacity as owner of TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e.K. v Martina Broßonn (C-570/16) (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Organisation of working time — Directive 2003/88/EC — Article 7 — Right to paid annual leave — Employment relationship terminated by the death of the worker — National legislation preventing the payment of an allowance to the legal heirs of a worker in lieu of paid annual leave not taken by him — Obligation to interpret national law in conformity with EU law — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 31(2) — Whether it may be relied upon in a dispute between individuals)
Cause riunite C-569/16 e C-570/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Stadt Wuppertal / Maria Elisabeth Bauer (C-569/16), Volker Willmeroth, in qualità di titolare della TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK / Martina Broßonn (C-570/16) (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Organizzazione dell’orario di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 7 — Diritto alle ferie annuali retribuite — Rapporto di lavoro che termina a causa del decesso del lavoratore — Normativa nazionale che impedisce il versamento ai successori del lavoratore di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute dal medesimo — Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 31, paragrafo 2 — Invocabilità nell’ambito di una controversia tra privati)
Cause riunite C-569/16 e C-570/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Stadt Wuppertal / Maria Elisabeth Bauer (C-569/16), Volker Willmeroth, in qualità di titolare della TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK / Martina Broßonn (C-570/16) (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Organizzazione dell’orario di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 7 — Diritto alle ferie annuali retribuite — Rapporto di lavoro che termina a causa del decesso del lavoratore — Normativa nazionale che impedisce il versamento ai successori del lavoratore di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute dal medesimo — Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 31, paragrafo 2 — Invocabilità nell’ambito di una controversia tra privati)
GU C 16 del 14.1.2019, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Stadt Wuppertal / Maria Elisabeth Bauer (C-569/16), Volker Willmeroth, in qualità di titolare della TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK / Martina Broßonn (C-570/16)
(Cause riunite C-569/16 e C-570/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Diritto alle ferie annuali retribuite - Rapporto di lavoro che termina a causa del decesso del lavoratore - Normativa nazionale che impedisce il versamento ai successori del lavoratore di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute dal medesimo - Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 31, paragrafo 2 - Invocabilità nell’ambito di una controversia tra privati))
(2019/C 16/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Stadt Wuppertal (C-569/16), Volker Willmeroth, in qualità di titolare della TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK (C-570/16)
Convenute: Maria Elisabeth Bauer (C-569/16), Martina Broßonn (C-570/16)
Dispositivo
1) |
L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nei procedimenti principali, ai sensi della quale, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un’indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria. |
2) |
Nel caso in cui sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nei procedimenti principali in modo da garantirne la conformità all’articolo 7 della direttiva 2003/88 e all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, il giudice nazionale, investito di una controversia tra il successore di un lavoratore deceduto e l’ex datore di lavoro di detto lavoratore, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che al menzionato successore venga concesso, a carico del suddetto datore di lavoro, il beneficio di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite maturate ai sensi delle citate disposizioni e non godute da tale lavoratore prima del suo decesso. Questo obbligo grava sul giudice nazionale sulla base dell’articolo 7 della direttiva 2003/88 e dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali se detta controversia intercorre tra un tale successore e un datore di lavoro che riveste la qualità di autorità pubblica, e sulla base della seconda di queste disposizioni se la controversia ha luogo tra il successore e un datore di lavoro che ha la qualità di privato. |