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Document 62016CA0560

Causa C-560/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — E.ON Czech Holding AG / Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Competenze esclusive — Articolo 22, punto 2 — Validità delle decisioni degli organi delle società o delle persone giuridiche aventi la sede nel territorio di uno Stato membro — Competenza esclusiva dei giudici di tale Stato membro — Decisione dell’assemblea dei soci di una società che dispone il trasferimento obbligatorio dei titoli degli azionisti di minoranza di tale società all’azionista di maggioranza della medesima e che fissa l’importo del corrispettivo che quest’ultimo deve versare loro — Procedimento giudiziario avente ad oggetto l’esame della congruità di tale corrispettivo)

GU C 161 del 7.5.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — E.ON Czech Holding AG / Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda

(Causa C-560/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Competenze esclusive - Articolo 22, punto 2 - Validità delle decisioni degli organi delle società o delle persone giuridiche aventi la sede nel territorio di uno Stato membro - Competenza esclusiva dei giudici di tale Stato membro - Decisione dell’assemblea dei soci di una società che dispone il trasferimento obbligatorio dei titoli degli azionisti di minoranza di tale società all’azionista di maggioranza della medesima e che fissa l’importo del corrispettivo che quest’ultimo deve versare loro - Procedimento giudiziario avente ad oggetto l’esame della congruità di tale corrispettivo))

(2018/C 161/10)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parti

Ricorrente: E.ON Czech Holding AG

Convenuti: Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda

con l’intevento di: Jihočeská plynárenská, a.s.

Dispositivo

L’articolo 22, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un ricorso, come quello di cui al procedimento principale, avente ad oggetto l’esame della congruità del corrispettivo che l’azionista principale di una società è tenuto a versare agli azionisti di minoranza della medesima in caso di trasferimento obbligatorio delle loro azioni a tale azionista principale, rientra nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro nel cui territorio tale società ha sede.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017.


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