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Document 62016CA0298

    Causa C-298/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Teodor Ispas, Anduţa Ispas / Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj (Rinvio pregiudiziale — Principi generali del diritto dell’Unione — Diritto a una buona amministrazione e diritti della difesa — Normativa nazionale tributaria che prevede il diritto di essere ascoltato e il diritto di essere informato nel corso di un procedimento amministrativo tributario — Decisione di accertamento della tassa sul valore aggiunto emessa dalle autorità tributarie nazionali senza accordare al contribuente l’accesso alle informazioni e ai documenti alla base di detta decisione)

    GU C 5 del 8.1.2018, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 5/10


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Teodor Ispas, Anduţa Ispas / Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj

    (Causa C-298/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Principi generali del diritto dell’Unione - Diritto a una buona amministrazione e diritti della difesa - Normativa nazionale tributaria che prevede il diritto di essere ascoltato e il diritto di essere informato nel corso di un procedimento amministrativo tributario - Decisione di accertamento della tassa sul valore aggiunto emessa dalle autorità tributarie nazionali senza accordare al contribuente l’accesso alle informazioni e ai documenti alla base di detta decisione))

    (2018/C 005/12)

    Lingua processuale: il rumeno

    Giudice del rinvio

    Curtea de Apel Cluj

    Parti

    Ricorrenti: Teodor Ispas, Anduţa Ispas

    Convenuta: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj

    Dispositivo

    Il principio generale di diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, un soggetto privato deve avere la possibilità di ricevere, a sua richiesta, le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e presi in considerazione dall’autorità pubblica per l’adozione della sua decisione, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione dell’accesso a dette informazioni e a detti documenti.


    (1)  GU C 314 del 29.8.2016.


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