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Document 62016CA0284

Causa C-284/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Slowakische Republik / Achmea BV (Rinvio pregiudiziale — Trattato bilaterale d’investimento concluso nel 1991 tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca e tuttora applicabile tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica slovacca — Disposizione che consente a un investitore di una parte contraente di adire un collegio arbitrale in caso di controversia con l’altra parte contraente — Compatibilità con gli articoli 18, 267 e 344 TFUE — Nozione di «giurisdizione» — Autonomia del diritto dell’Unione)

GU C 161 del 7.5.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Slowakische Republik / Achmea BV

(Causa C-284/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Trattato bilaterale d’investimento concluso nel 1991 tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca e tuttora applicabile tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica slovacca - Disposizione che consente a un investitore di una parte contraente di adire un collegio arbitrale in caso di controversia con l’altra parte contraente - Compatibilità con gli articoli 18, 267 e 344 TFUE - Nozione di «giurisdizione» - Autonomia del diritto dell’Unione))

(2018/C 161/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Slowakische Republik

Convenuta: Achmea BV

Dispositivo

Gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una norma contenuta in un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri, come l’articolo 8 dell’Accordo per la promozione e la tutela reciproche degli investimenti tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca, in forza della quale un investitore di uno di detti Stati membri, in caso di controversia riguardante gli investimenti nell’altro Stato membro, può avviare un procedimento contro tale ultimo Stato membro dinanzi ad un collegio arbitrale, la cui competenza detto Stato membro si è impegnato ad accettare.


(1)  GU C 296 del 16.8.2016.


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