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Document 62016CA0284
Case C-284/16: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 6 March 2018 (request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof — Germany) — Slowakische Republik v Achmea BV (Reference for a preliminary ruling — Bilateral investment treaty concluded in 1991 between the Kingdom of the Netherlands and the Czech and Slovak Federative Republic and still applicable between the Kingdom of the Netherlands and the Slovak Republic — Provision enabling an investor from one Contracting Party to bring proceedings before an arbitral tribunal in the event of a dispute with the other Contracting Party — Compatibility with Articles 18, 267 and 344 TFEU — Concept of ‘court or tribunal’ — Autonomy of EU law)
Causa C-284/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Slowakische Republik / Achmea BV (Rinvio pregiudiziale — Trattato bilaterale d’investimento concluso nel 1991 tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca e tuttora applicabile tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica slovacca — Disposizione che consente a un investitore di una parte contraente di adire un collegio arbitrale in caso di controversia con l’altra parte contraente — Compatibilità con gli articoli 18, 267 e 344 TFUE — Nozione di «giurisdizione» — Autonomia del diritto dell’Unione)
Causa C-284/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Slowakische Republik / Achmea BV (Rinvio pregiudiziale — Trattato bilaterale d’investimento concluso nel 1991 tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca e tuttora applicabile tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica slovacca — Disposizione che consente a un investitore di una parte contraente di adire un collegio arbitrale in caso di controversia con l’altra parte contraente — Compatibilità con gli articoli 18, 267 e 344 TFUE — Nozione di «giurisdizione» — Autonomia del diritto dell’Unione)
GU C 161 del 7.5.2018, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Slowakische Republik / Achmea BV
(Causa C-284/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Trattato bilaterale d’investimento concluso nel 1991 tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca e tuttora applicabile tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica slovacca - Disposizione che consente a un investitore di una parte contraente di adire un collegio arbitrale in caso di controversia con l’altra parte contraente - Compatibilità con gli articoli 18, 267 e 344 TFUE - Nozione di «giurisdizione» - Autonomia del diritto dell’Unione))
(2018/C 161/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Slowakische Republik
Convenuta: Achmea BV
Dispositivo
Gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una norma contenuta in un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri, come l’articolo 8 dell’Accordo per la promozione e la tutela reciproche degli investimenti tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca, in forza della quale un investitore di uno di detti Stati membri, in caso di controversia riguardante gli investimenti nell’altro Stato membro, può avviare un procedimento contro tale ultimo Stato membro dinanzi ad un collegio arbitrale, la cui competenza detto Stato membro si è impegnato ad accettare.