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Document 62015TA0245

Causa T-245/15: Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2017 –Klymenko/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Obbligo di motivazione — Base giuridica — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa — Diritto di proprietà — Diritto alla reputazione — Proporzionalità — Tutela dei diritti fondamentali equivalente a quella garantita nell’Unione — Eccezione di illegittimità»)

GU C 5 del 8.1.2018, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 5/28


Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2017 –Klymenko/Consiglio

(Causa T-245/15) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo di motivazione - Base giuridica - Errore manifesto di valutazione - Diritti della difesa - Diritto di proprietà - Diritto alla reputazione - Proporzionalità - Tutela dei diritti fondamentali equivalente a quella garantita nell’Unione - Eccezione di illegittimità»))

(2018/C 005/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Mosca, Russia) (rappresentanti: inizialmente B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, e R. Gherson, solicitor, successivamente B. Kennelly, J. Pobjoy, R. Gherson e T. Garner, solicitor, ed infine M. Phelippeau, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25) nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1); in secondo luogo, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76) nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1); e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34) nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko è condannato alle spese.


(1)  GU C 302 del 14.9.2015.


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