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Document 62015TA0035

    Causa T-35/15: Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2017 — Alkarim for Trade and Industry/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento di capitali — Errore manifesto di valutazione»)

    GU C 161 del 22.5.2017, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.5.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 161/22


    Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2017 — Alkarim for Trade and Industry/Consiglio

    (Causa T-35/15) (1)

    ((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento di capitali - Errore manifesto di valutazione»))

    (2017/C 161/30)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Alkarim for Trade and Industry LLC (Tal Kurdi, Siria) (rappresentanti: J. P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente G. Étienne e S. Kyriakopoulou, poi S. Kyriakopoulou, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio del 20 ottobre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2014, L 301, pag. 36), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2014, L 301, pag. 7), nei limiti in cui il nome della ricorrente è stato iscritto nell’elenco delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive.

    Dispositivo

    1)

    La decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio del 20 ottobre 2014 che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio del 20 ottobre 2014 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria sono annullati per quanto riguarda l’Alkarim for Trade and Industry LLC.

    2)

    Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Alkarim for Trade and Industry LLC.


    (1)  GU C 89 del 16.3.2015.


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