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Document 62015FB0028

    Causa F-28/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 1° agosto 2016 — Simon/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto — Trasferimento verso il regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione acquisiti a titolo di altri regimi — Decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII allo Statuto — Articolo 81 del regolamento di procedura — Ricorso manifestamente infondato)

    GU C 364 del 3.10.2016, p. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.10.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 364/54


    Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 1o agosto 2016 — Simon/Commissione

    (Causa F-28/15) (1)

    ((Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto - Trasferimento verso il regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione acquisiti a titolo di altri regimi - Decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII allo Statuto - Articolo 81 del regolamento di procedura - Ricorso manifestamente infondato))

    (2016/C 364/70)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Anne-Claire Simon (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, J. Currall e G. Gattinara, agenti, successivamente, G. Gattinara, agente)

    Oggetto

    La domanda di annullamento della decisione definitiva di trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente verso il regime pensionistico dell’Unione, che applica le nuove disposizioni generali di esecuzione (DGE) dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.

    2)

    Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


    (1)  GU C 146 del 04.05.2015, pag. 49.


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