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Document 62015FA0149

    Causa F-149/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 19 luglio 2016 — HG/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Funzionari con sede di servizio in un paese terzo — Alloggio messo a disposizione dall’amministrazione — Obbligo di risiedervi — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), dell’allegato IX dello Statuto — Sospensione dall'avanzamento di scatto — Risarcimento del danno — Articolo 22 dello Statuto)

    GU C 364 del 3.10.2016, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.10.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 364/41


    Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 19 luglio 2016 — HG/Commissione

    (Causa F-149/15) (1)

    ((Funzione pubblica - Funzionari - Funzionari con sede di servizio in un paese terzo - Alloggio messo a disposizione dall’amministrazione - Obbligo di risiedervi - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), dell’allegato IX dello Statuto - Sospensione dall'avanzamento di scatto - Risarcimento del danno - Articolo 22 dello Statuto))

    (2016/C 364/50)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: HG (rappresentante: L. Levi, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

    Oggetto

    La domanda di annullamento della decisione che ha inflitto al ricorrente la sanzione della sospensione dall'avanzamento di scatto e gli ha imposto di risarcire il danno asseritamente subito dall’Unione europea, nonché la domanda di risarcimento del danno morale e di quello alla reputazione che egli sostiene aver subito.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    HG sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dalla Commissione europea.


    (1)  GU C 68 del 22.02.2016, pag. 46.


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