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Document 62015FA0123
Case F-123/15: Judgment of the Civil Service Tribunal (Third Chamber) of 20 July 2016 — GY v Commission (Civil service — Open Competition — Notice of competition EPSO/AD/293/14 — Insufficient number of points in the ‘Talent Screen Test’ — Non-admission to the assessment centre — Rejection of the request for review)
Causa F-123/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 20 luglio 2016 — GY/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Bando di concorso EPSO/AD/293/14 — Numero insufficiente di punti alla prova di «valutazione dei talenti» — Mancata ammissione al centro di valutazione — Rigetto della domanda di riesame)
Causa F-123/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 20 luglio 2016 — GY/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Bando di concorso EPSO/AD/293/14 — Numero insufficiente di punti alla prova di «valutazione dei talenti» — Mancata ammissione al centro di valutazione — Rigetto della domanda di riesame)
GU C 364 del 3.10.2016, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 364/35 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 20 luglio 2016 — GY/Commissione
(Causa F-123/15) (1)
((Funzione pubblica - Concorso generale - Bando di concorso EPSO/AD/293/14 - Numero insufficiente di punti alla prova di «valutazione dei talenti» - Mancata ammissione al centro di valutazione - Rigetto della domanda di riesame))
(2016/C 364/42)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: GY (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/293/14 di non attribuire al ricorrente un numero di punti sufficienti ad ammetterlo al centro di valutazione.
Dispositivo
1) |
La decisione dell’11 giugno 2015 mediante cui la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/293/14 ha negato l’ammissione di GY alle prove selettive organizzate al centro di valutazione è annullata. |
2) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da GY. |