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Document 62015CN0656

    Causa C-656/15 P: Impugnazione proposta il 7 dicembre 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-674/11, TV2/Danmark A/S/Commissione europea

    GU C 48 del 8.2.2016, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 48/27


    Impugnazione proposta il 7 dicembre 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-674/11, TV2/Danmark A/S/Commissione europea

    (Causa C-656/15 P)

    (2016/C 048/32)

    Lingua processuale: il danese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, T. Maxian Rusche e L. Grønfeldt, agenti)

    Altre parti nel procedimento: TV2/Danmark A/S, Regno di Danimarca, Viasat Broadcasting UK Ltd

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015 nella causa T-674/11 TV2/Danmark A/S/Commissione europea nei limiti in cui annulla la decisione della Commissione 2011/839/EU (1) del 20 aprile 2011 relativa alle misure attuate dalla Danimarca (C 2/03) a favore di TV2/Danmark, nella parte in cui tale decisione accerta che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 versati alla TV2/Danmark tramite il Fondo TV2 costituiscono aiuti di Stato.

    Respingere nel merito la terza domanda in via subordinata della ricorrente in primo grado.

    Condannare la ricorrente in primo grado alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretare non correttamente il concetto di «risorse statali» di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, compreso il concetto di «controllo», e, in tale contesto, deduce inoltre un difetto di motivazione.

    Gli argomenti della ricorrente a sostegno dell’impugnazione sono i seguenti:

    Il Tribunale è incorso in un errore di diritto ai punti 210 e 211 nel non riconoscere che le risorse della TV2 Reklame sono risorse statali perché la TV2 Reklame è una società posseduta dallo Stato; il Tribunale ha applicato un’interpretazione troppo restrittiva della giurisprudenza relativa al concetto di risorse statali provenienti da imprese appartenenti allo Stato.

    Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretare troppo restrittivamente il concetto di «controllo» nell’ambito della sua valutazione del controllo dello Stato sulle risorse della TV2 Reklame ed è, inoltre, incorso in un errore di diritto al punto 215 nell’interpretare troppo restrittivamente il concetto di «controllo» dello Stato sulle risorse del Fondo TV2.

    Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretare non correttamente la sentenza nella causa PreussenElektra, EU:C:2001:160. Tale erronea interpretazione ha un ruolo centrale nella motivazione fornita dal Tribunale per l’annullamento della decisione impugnata.


    (1)  GU L 340, pag. 1


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