Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0246

    Causa C-246/15 P: Impugnazione proposta il 28 maggio 2015 dalla Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 marzo 2015, causa T-89/09, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG/Commissione europea

    GU C 236 del 20.7.2015, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 236/31


    Impugnazione proposta il 28 maggio 2015 dalla Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 marzo 2015, causa T-89/09, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG/Commissione europea

    (Causa C-246/15 P)

    (2015/C 236/42)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG (rappresentanti: J. Heithecker, J. Ylinen, avvocati)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Land Hessen

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui respinge il terzo motivo relativo alla sovvenzione all’investimento e alla vendita di un terreno pubblico;

    annullare i punti da 3 a 5 del dispositivo della sentenza impugnata;

    condannare la Commissione e il Land Hessen alle spese.

    Sono, inoltre, confermate le richieste formulate dalla ricorrente in primo grado, nella parte in cui essa chiede di,

    annullare la decisione C(2008) 6017 definitiva della Commissione, del 21 ottobre 2008, Aiuto di Stato N 512/2007 — Germania, Abalon Hardwood Hessen GmbH, nella parte in cui constata che l’aiuto regionale notificato costituisce un aiuto existente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento (CE) n. 659/1999;

    annullare la decisione C(2008)6017 definitiva della Commissione, del 21 ottobre 2008, Aiuto di Stato N 512/2007 — Germania, Abalon Hardwood Hessen GmbH, nella parte in cui constata che la vendita di un terreno pubblico non costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE;

    condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento di primo grado.

    Motivi e principali argomenti

    La presente impugnazione riguarda i presupposti in base ai quali la Commissione può respingere le argomentazioni avanzate nel reclamo presentato da un concorrente diretto del beneficiario dell’aiuto, senza avviare un procedimento formale di esame ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

    A parere della ricorrente, il Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto accogliere il terzo motivo — con cui aveva eccepito l’omesso avvio del procedimento formale di esame — non soltanto, come è avvenuto, riguardo ai presunti aiuti sotto forma di garanzie, ma anche in relazione agli altri presunti aiuti in forma di sovvenzioni all’investimento e di vendita di un terreno pubblico.

    La ricorrente deduce cinque motivi:

    1.

    Per quanto riguarda le sovvenzioni all’investimento, il Tribunale ha erroneamente considerato che la decisione del 6 dicembre 2007 era irrilevante ai fini dell’esame del terzo motivo, in quanto la Commissione, nonostante avesse effettuato un esame accurato nell’ambito del procedimento amministrativo, non poteva essere a conoscenza dell’esistenza di tale decisione e, inoltre, poiché quest’ultima non poteva avere alcun effetto sul risultato dell’esame della Commissione.

    2.

    Il Tribunale ha commesso un manifesto errore di valutazione e vari errori di diritto nel considerare che, in base alla perizia effettuata sul valore del terreno pubblico venduto al beneficiario dell’aiuto, gli edifici ivi situati non avevano alcun valore.

    3.

    Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che la Commissione poteva legittimamente ritenere nel procedimento amministrativo che l’importo di EUR 1 4 00  000, detratto dal prezzo di acquisto determinato conformemente alla perizia, corrispondesse al prezzo di mercato per la demolizione di tutti gli edifici che occupavano la parte del terreno venduta al destinatario dell’aiuto.

    4.

    Il Tribunale ha commesso vari errori di diritto nell’analisi dell’articolo 4, punto 6, del contratto di acquisto del terreno, il quale stabilisce che il beneficiario dell’aiuto è tenuto a demolire tutti gli edifici che occupano il terreno e a versare gli arretrati al venditore del terreno, qualora, entro dieci anni dalla relativa acquisizione, non sia stata effettuata in tutto o in parte la demolizione o qualora i costi normali di demolizione siano inferiori all’importo summenzionato di EUR 1 4 00  000.

    5.

    Il Tribunale ha ingiustamente condannato la ricorrente al pagamento di parte delle spese del procedimento, poiché il ricorso è stato dichiarato ricevibile relativamente a tre delle cinque presunte misure di aiuto e la ricorrente aveva proposto ricorso solamente per le altre due, in quanto né i documenti che le erano stati trasmessi nel corso del procedimento amministrativo né la decisione della Commissione contenevano informazioni dettagliate al riguardo.


    Top