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Document 62015CN0210

    Causa C-210/15 P: Impugnazione proposta il 6 maggio 2015 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale del 25 febbraio 2015, causa T-257/13, Repubblica di Polonia/Commissione europea

    GU C 236 del 20.7.2015, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 236/28


    Impugnazione proposta il 6 maggio 2015 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale del 25 febbraio 2015, causa T-257/13, Repubblica di Polonia/Commissione europea

    (Causa C-210/15 P)

    (2015/C 236/38)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 febbraio 2015 nella causa T-257/13, Repubblica di Polonia/Commissione;

    annullare la decisione di esecuzione della Commissione 2013/123/UE, del 26 febbraio 2013 (notificata con il numero C[2013] 981), recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), nella parte in cui sono escluse dal finanziamento dell’Unione europea spese dell’autorità di pagamento riconosciuta dalla Repubblica di Polonia per un importo pari a EUR 2 8 7 63  238,60 nonché pari a EUR 5 6 88  440,96;

    condannare la Commissione europea alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    Con la sua impugnazione, la Repubblica di Polonia fa valere avverso la sentenza impugnata un’errata interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/1999 e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1698/2005, consistente nella considerazione che la concessione di un assegno di prepensionamento presupporrebbe un’attività lavorativa agricola del soggetto che cede un’azienda agricola, laddove da queste disposizioni discenderebbe il requisito di un’attività agricola decennale (con o senza scopo di lucro) prima della cessione dell’azienda agricola nonché il divieto di attività agricola del cedente dopo la cessione dell’azienda.

    Secondo la Repubblica di Polonia dal diritto dell’Unione non discenderebbe il requisito di un’attività agricola prima della cessione dell’azienda. Secondo l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/1999 e l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1698/2005 l’attività agricola decennale richiesta potrebbe essere con o senza scopo di lucro. Inoltre, queste disposizioni vieterebbero un’attività agricola del cedente dopo la cessione dell’azienda.


    (1)  GU L 67, pag. 20.


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