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Document 62014TN0371

    Causa T-371/14: Ricorso proposto il 26 maggio 2014 –NICO/Consiglio

    GU C 261 del 11.8.2014, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.8.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 261/34


    Ricorso proposto il 26 maggio 2014 –NICO/Consiglio

    (Causa T-371/14)

    2014/C 261/59

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Svizzera) (rappresentanti: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey e D. Rovetta, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 14 marzo 2014, inviata ai legali della ricorrente, riguardante la revisione della lista delle persone ed entità designate nell’allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, contenente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come modificata dalla decisione del Consiglio 2012/635/PESC del 15 ottobre 2012, e nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, contenente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come attuato dal regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 945/2012 del 15 ottobre 2012, nella parte in cui la decisione impugnata costituisce un rifiuto di togliere la ricorrente dall’elenco di persone ed entità soggette alle misure restrittive;

    riunire il presente procedimento con quello di cui alla causa T-6/13 in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di procedura;

    condannare il Consiglio alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, affermando che la motivazione era insufficiente e che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione.

    La ricorrente afferma di non essere una controllata della Naftiram Intertrade Company (NICO) Limited, in quanto tale società non esiste più in Jersey, e sostiene in ogni caso che il Consiglio non ha dimostrato che anche se la ricorrente fosse una controllata della Naftiran Intertrade Company (NICO) Limited, ciò comporterebbe un beneficio economico per lo Stato iraniano che sarebbe contrario all’obiettivo perseguito con le misure controverse.


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