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Document 62014TA0739
Case T-739/14: Judgment of the General Court of 13 September 2018 — PSC Prominvestbank v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures adopted in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine — Inclusion of the name of the entity owning the applicant in the list of entities to which the restrictive measures apply — Obligation to state reasons — Manifest error of assessment — Right to effective judicial protection — Misuse of powers — Right to property — Freedom to conduct a business — Equal treatment)
Causa T-739/14: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — PSC Prominvestbank/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — Iscrizione del nome dell’entità che detiene la ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Sviamento di potere — Diritto di proprietà — Libertà d'impresa — Parità di trattamento»)
Causa T-739/14: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — PSC Prominvestbank/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — Iscrizione del nome dell’entità che detiene la ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Sviamento di potere — Diritto di proprietà — Libertà d'impresa — Parità di trattamento»)
GU C 392 del 29.10.2018, blz. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 392/18 |
Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — PSC Prominvestbank/Consiglio
(Causa T-739/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Iscrizione del nome dell’entità che detiene la ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Sviamento di potere - Diritto di proprietà - Libertà d'impresa - Parità di trattamento»))
(2018/C 392/21)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: PSC Prominvestbank, Joint-Stock Commercial Industrial & Investment Bank (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: J. M. Viñals Camallonga, J. L. Iriarte Ángel e L. Barriola Urruticoechea, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente, A. de Elera-San Miguel Hurtado e F. Florindo Gijón, poi F. Florindo Gijón, P. Mahnič Bruni e H. Marcos Fraile, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, D. Gauci e S. Pardo Quintillán, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13) nella sua versione risultante dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512 (GU 2014, L 271, pag. 54), e del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), nella sua versione risultante dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica il regolamento n. 833/2014 (GU 2014, L 271, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La PSC Prominvestbank, Joint-Stock Commercial Industrial & Investment Bank sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |