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Document 62014TA0739

    Causa T-739/14: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — PSC Prominvestbank/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — Iscrizione del nome dell’entità che detiene la ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Sviamento di potere — Diritto di proprietà — Libertà d'impresa — Parità di trattamento»)

    GU C 392 del 29.10.2018, blz. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 392/18


    Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — PSC Prominvestbank/Consiglio

    (Causa T-739/14) (1)

    ((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Iscrizione del nome dell’entità che detiene la ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Sviamento di potere - Diritto di proprietà - Libertà d'impresa - Parità di trattamento»))

    (2018/C 392/21)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: PSC Prominvestbank, Joint-Stock Commercial Industrial & Investment Bank (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: J. M. Viñals Camallonga, J. L. Iriarte Ángel e L. Barriola Urruticoechea, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente, A. de Elera-San Miguel Hurtado e F. Florindo Gijón, poi F. Florindo Gijón, P. Mahnič Bruni e H. Marcos Fraile, agenti)

    Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, D. Gauci e S. Pardo Quintillán, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13) nella sua versione risultante dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512 (GU 2014, L 271, pag. 54), e del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), nella sua versione risultante dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica il regolamento n. 833/2014 (GU 2014, L 271, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La PSC Prominvestbank, Joint-Stock Commercial Industrial & Investment Bank sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

    3)

    La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 7 del 12.1.2015.


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