29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/18


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — PSC Prominvestbank/Consiglio

(Causa T-739/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Iscrizione del nome dell’entità che detiene la ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Sviamento di potere - Diritto di proprietà - Libertà d'impresa - Parità di trattamento»))

(2018/C 392/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: PSC Prominvestbank, Joint-Stock Commercial Industrial & Investment Bank (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: J. M. Viñals Camallonga, J. L. Iriarte Ángel e L. Barriola Urruticoechea, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente, A. de Elera-San Miguel Hurtado e F. Florindo Gijón, poi F. Florindo Gijón, P. Mahnič Bruni e H. Marcos Fraile, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, D. Gauci e S. Pardo Quintillán, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13) nella sua versione risultante dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512 (GU 2014, L 271, pag. 54), e del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), nella sua versione risultante dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica il regolamento n. 833/2014 (GU 2014, L 271, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La PSC Prominvestbank, Joint-Stock Commercial Industrial & Investment Bank sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 7 del 12.1.2015.