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Document 62014FB0043

    Causa F-43/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 20 luglio 2016 — Gaj/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Trasferimento di diritti a pensione nazionali — Proposta di abbuono di annualità — Atto non lesivo — Domanda di statuire senza avviare la discussione nel merito — Articolo 83 del regolamento di procedura — Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto — Articolo 81 del regolamento di procedura)

    GU C 364 del 3.10.2016, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.10.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 364/49


    Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 20 luglio 2016 — Gaj/Commissione

    (Causa F-43/14) (1)

    ((Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Trasferimento di diritti a pensione nazionali - Proposta di abbuono di annualità - Atto non lesivo - Domanda di statuire senza avviare la discussione nel merito - Articolo 83 del regolamento di procedura - Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto - Articolo 81 del regolamento di procedura))

    (2016/C 364/62)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Wanda Gaj (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, J. Currall e G. Gattinara, agenti, poi G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

    Oggetto

    La domanda di annullamento della decisione di abbuono dei diritti a pensione della ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione in applicazione delle nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari nonché della decisione del 19 agosto 2013, con cui si conclude il procedimento riguardante il trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente acquisiti presso la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile ed in parte manifestamente infondato.

    2)

    La sig.ra Wanda Gaj sopporta le proprie spese ed è condannata a farsi carico di quelle sostenute dalla Commissione europea.


    (1)  GU C 292 dell’1.09.2014, pag. 61.


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