EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014CN0146
Case C-146/14: Request for a preliminary ruling from the Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) lodged on 28 March 2014 — Direktsia ‘Migratsia’ pri Ministerstvo na vatreshnite raboti v Bashir Mohamed Ali Mahdi
Causa C-146/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 28 marzo 2014 — Direktor na Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti/Bashir Mohamed Ali Mahdi
Causa C-146/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 28 marzo 2014 — Direktor na Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti/Bashir Mohamed Ali Mahdi
GU C 175 del 10.6.2014, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 28 marzo 2014 — Direktor na Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti/Bashir Mohamed Ali Mahdi
(Causa C-146/14)
2014/C 175/35
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Direktor na Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti
Resistente: Bashir Mohamed Ali Mahdi
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 15, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (1), in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con il diritto al sindacato da parte di un giudice e ad un’effettiva [tutela giurisdizionale], sia da intendersi nel senso che:
|
2) |
Se l’articolo 15, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2008/115/CE, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, sia da intendersi nel senso che il fatto che «la persona interessata … non [sia] in possesso dei documenti d’identità», costituente di per sé un motivo di proroga del trattenimento ai sensi del diritto nazionale, sia legittimamente riconducibile, dal punto di vista del diritto dell’Unione, ad entrambe le ipotesi previste dall’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva, allorquando, in base alla normativa nazionale dello Stato membro, sussista fondato motivo di ritenere, in ragione di tale circostanza, che la persona interessata tenterà di sottrarsi all’esecuzione della decisione di allontanamento, il che, a sua volta, configura il rischio di fuga ai sensi della normativa nazionale dello Stato medesimo. |
3) |
Se l’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b) e il paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE, in combinato disposto con i considerando 2 e 13 della medesima concernenti il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei cittadini di paesi terzi nonché l’applicazione del principio di proporzionalità, sia da intendersi, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, nel senso che consenta di ritenere la sussistenza di un fondato rischio di fuga, laddove la persona interessata non si trovi in possesso di documenti d’identità, abbia attraversato illegalmente la frontiera e dichiari di non voler far ritorno nel paese di origine, pur avendo in precedenza compilato una dichiarazione di disponibilità al rimpatrio volontario nel proprio paese e declinato correttamente le proprie generalità, considerando che tali circostanze, ai sensi della direttiva, ricadono nella nozione di «rischio di fuga» del destinatario di una decisione di rimpatrio, nozione che nel diritto nazionale viene definita come situazione che ricorre allorché sussistano fatti che diano fondato motivo di ritenere che la persona interessata tenterà di sottrarsi all’esecuzione della decisione di rimpatrio. |
4) |
Se l’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b) e i paragrafi 4 e 6, della direttiva 2008/115/CE, in combinato disposto con i considerando 2 e 13 della medesima concernenti il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei cittadini di paesi terzi nonché l’applicazione del principio di proporzionalità, sia da intendersi, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, nel senso che:
|