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Document 62014CN0146

Causa C-146/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 28 marzo 2014 — Direktor na Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti/Bashir Mohamed Ali Mahdi

GU C 175 del 10.6.2014, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 175/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 28 marzo 2014 — Direktor na Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti/Bashir Mohamed Ali Mahdi

(Causa C-146/14)

2014/C 175/35

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Direktor na Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti

Resistente: Bashir Mohamed Ali Mahdi

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 15, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (1), in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con il diritto al sindacato da parte di un giudice e ad un’effettiva [tutela giurisdizionale], sia da intendersi nel senso che:

a)

qualora l’Amministrazione di uno Stato membro sia tenuta, in base alla normativa nazionale, a sottoporre mensilmente a riesame il trattenimento, senza che sia esplicitamente prevista l’adozione di un provvedimento amministrativo, e a presentare d’ufficio al giudice una lista con i nominativi dei cittadini di paesi terzi trattenuti, a causa della presenza di ostacoli all’allontanamento, oltre i termini di durata massima previsti dalla legge per il primo trattenimento, l’Amministrazione medesima debba adottare uno specifico provvedimento di riesame della misura allo scadere del termine stabilito nella decisione individuale sul primo trattenimento, avendo riguardo alle disposizioni del diritto dell’Unione europea sui motivi di proroga della durata dello stesso ovvero debba rimettere in libertà la persona interessata;

b)

qualora la normativa nazionale dello Stato membro conferisca al giudice il potere di disporre, allo scadere dei termini di durata massima del primo trattenimento ai fini dell’allontanamento previsti dal diritto nazionale, la proroga del trattenimento, la sostituzione della misura con altra meno coercitiva ovvero la liberazione del cittadino di paese terzo, il giudice, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, debba verificare la legittimità di un provvedimento di riesame del trattenimento che indichi le motivazioni in diritto e in fatto a base della necessità della proroga del trattenimento e la durata della stessa, decidendo nel merito in ordine al mantenimento del trattenimento, alla sostituzione dello stesso o al rilascio della persona interessata;

c)

consenta al giudice di verificare, alla luce dei motivi previsti dal diritto dell’Unione ai fini della proroga della durata del trattenimento, la legittimità di un provvedimento di riesame del trattenimento che indichi esclusivamente i motivi per cui la decisione di allontanare il cittadino di un paese terzo non possa essere eseguita, decidendo la controversia nel merito con pronuncia sul mantenimento, la sostituzione del trattenimento con altra misura o il rilascio della persona interessata unicamente sulla base dei fatti e delle prove addotte dall’Amministrazione nonché delle eccezioni e dei fatti dedotti dal cittadino del paese terzo.

2)

Se l’articolo 15, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2008/115/CE, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, sia da intendersi nel senso che il fatto che «la persona interessata … non [sia] in possesso dei documenti d’identità», costituente di per sé un motivo di proroga del trattenimento ai sensi del diritto nazionale, sia legittimamente riconducibile, dal punto di vista del diritto dell’Unione, ad entrambe le ipotesi previste dall’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva, allorquando, in base alla normativa nazionale dello Stato membro, sussista fondato motivo di ritenere, in ragione di tale circostanza, che la persona interessata tenterà di sottrarsi all’esecuzione della decisione di allontanamento, il che, a sua volta, configura il rischio di fuga ai sensi della normativa nazionale dello Stato medesimo.

3)

Se l’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b) e il paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE, in combinato disposto con i considerando 2 e 13 della medesima concernenti il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei cittadini di paesi terzi nonché l’applicazione del principio di proporzionalità, sia da intendersi, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, nel senso che consenta di ritenere la sussistenza di un fondato rischio di fuga, laddove la persona interessata non si trovi in possesso di documenti d’identità, abbia attraversato illegalmente la frontiera e dichiari di non voler far ritorno nel paese di origine, pur avendo in precedenza compilato una dichiarazione di disponibilità al rimpatrio volontario nel proprio paese e declinato correttamente le proprie generalità, considerando che tali circostanze, ai sensi della direttiva, ricadono nella nozione di «rischio di fuga» del destinatario di una decisione di rimpatrio, nozione che nel diritto nazionale viene definita come situazione che ricorre allorché sussistano fatti che diano fondato motivo di ritenere che la persona interessata tenterà di sottrarsi all’esecuzione della decisione di rimpatrio.

4)

Se l’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b) e i paragrafi 4 e 6, della direttiva 2008/115/CE, in combinato disposto con i considerando 2 e 13 della medesima concernenti il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei cittadini di paesi terzi nonché l’applicazione del principio di proporzionalità, sia da intendersi, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, nel senso che:

a)

il cittadino del paese terzo non mostri alcuna disponibilità a collaborare alla preparazione dell’esecuzione della decisione sul proprio rimpatrio laddove abbia dichiarato oralmente ad un dipendente dell’ambasciata del suo paese di non voler far ritorno nel paese d’origine, pur avendo precedentemente compilato una dichiarazione di disponibilità al rimpatrio volontario e declinato correttamente le proprie generalità, e nel senso che sussista ritardo nell’invio di documenti da parte del paese terzo e ricorra una ragionevole prospettiva di esecuzione della decisione di rimpatrio, qualora, in simili circostanze, l’ambasciata di quel paese non provveda al rilascio del documento necessario alla persona interessata per il viaggio di ritorno nel paese d’origine, pur avendo essa confermato l’identità della persona in questione;

b)

in caso di liberazione per insussistenza di ragionevoli prospettive di esecuzione della decisione di allontanamento del cittadino di paese terzo che sia privo di documenti d’identità, abbia attraversato illegalmente la frontiera e dichiari di non voler far ritorno nel paese d’origine, possa ritenersi che lo Stato membro sia tenuto al rilascio di un documento provvisorio attestante lo status giuridico della persona de qua, allorquando l’ambasciata del paese d’origine di quella persona non provveda, in simili circostanze, a rilasciarle il documento necessario per il viaggio di ritorno, pur avendo essa confermato l’identità della persona medesima.


(1)  GU L 348, pag. 98.


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