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Document 62014CN0115

    Causa C-115/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts Koblenz (Germania) l’ 11 marzo 2014 — RegioPost GmbH & Co. KG/Stadt Landau

    GU C 175 del 10.6.2014, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 175/21


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts Koblenz (Germania) l’11 marzo 2014 — RegioPost GmbH & Co. KG/Stadt Landau

    (Causa C-115/14)

    2014/C 175/26

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberlandesgericht Koblenz

    Parti

    Ricorrente: RegioPost GmbH & Co. KG

    Resistente: Stadt Landau

    Con l’intervento di: PostCon Deutschland GmbH, Deutsche Post AG

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 56, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (1), debba essere interpretato nel senso che osta ad una norma nazionale che imponga ad un ente pubblico aggiudicatore di attribuire appalti esclusivamente alle imprese, e ai loro subappaltatori che, all’atto della presentazione dell’offerta, si impegnino per iscritto a corrispondere ai propri dipendenti, impiegati per l’esecuzione del contratto, un salario minimo fissato dallo Stato solo per gli appalti pubblici ma non per quelli privati, qualora non siano previsti né un salario minimo legale di applicazione generale, né un contratto collettivo di applicazione generale vincolante per i potenziali aggiudicatari ed eventuali subappaltatori.

    2)

    In caso di soluzione negativa della prima questione:

    Se il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, in particolare l’articolo 26 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), debba essere interpretato nel senso che osta ad una norma nazionale, come l’articolo 3, paragrafo 1, terza frase, LTTG, che prevede l’esclusione obbligatoria di un’offerta nel caso in cui un operatore economico non abbia assunto, mediante dichiarazione scritta già all’atto della presentazione dell’offerta, un obbligo di fare al quale, in caso di aggiudicazione, sarebbe stato tenuto contrattualmente, anche in mancanza di tale dichiarazione.


    (1)  GU L 18, pag. 1.

    (2)  GU L 134, pag. 114.


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