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Document 62013TN0621

    Causa T-621/13: Ricorso proposto il 22 novembre 2013 — Pell Amar Cosmetics/UAMI — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

    GU C 31 del 1.2.2014, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 31/14


    Ricorso proposto il 22 novembre 2013 — Pell Amar Cosmetics/UAMI — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

    (Causa T-621/13)

    2014/C 31/25

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il rumeno

    Parti

    Ricorrente: Pell Amar Cosmetics SRL (Băile, Romania) (rappresentante: E. Grecu, avvocato)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alva Management GmbH (Icking, Germania)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno nel procedimento R 388/2013-4; e

    condannare alle spese il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo di colore bianco e nero contenente l’elemento denominativo «Pell amar dr. Ionescu — Calinesti» — domanda di registrazione di un marchio comunitario n. 10 109 981

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione comunitaria n. 6 645 071, la registrazione nazionale tedesca n. 1 161 287, nonché le registrazioni internazionali n. 588 232 e n. 657 169 del marchio denominativo «PERLAMAR»

    Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti: erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto non sussiste alcun rischio di confusione tra il marchio comunitario di cui trattasi e quello su cui si fonda l’opposizione.


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