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Document 62013TB0270
Case T-270/13: Order of the General Court of 31 March 2014 — SACBO v Commission and INEA (Action for annulment — Community financial aid to projects of common interest in the field of trans-European transport and energy networks — Lack of direct concern — Non-actionable measure — Preparatory act — Inadmissibility)
Causa T-270/13: Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2014 — SACBO/Commissione e INEA ( «Ricorso di annullamento — Contributo finanziario della Comunità a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia — Mancanza di incidenza diretta — Atto non impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità» )
Causa T-270/13: Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2014 — SACBO/Commissione e INEA ( «Ricorso di annullamento — Contributo finanziario della Comunità a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia — Mancanza di incidenza diretta — Atto non impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità» )
GU C 175 del 10.6.2014, p. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/44 |
Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2014 — SACBO/Commissione e INEA
(Causa T-270/13) (1)
((«Ricorso di annullamento - Contributo finanziario della Comunità a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia - Mancanza di incidenza diretta - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità»))
2014/C 175/61
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio, Italia) (rappresentanti: M. Muscardini e G. Greco, avvocati)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux ed E. Montaguti, agenti) e Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) (rappresentanti: I. Ramallo, agente, e M. Merola, M.C. Santacroce e L. Armati, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione del 18 marzo 2013 dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA) relativa a taluni costi sostenuti in occasione della realizzazione di uno studio di fattibilità per lo sviluppo dell’intermodalità dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Italia) a seguito del contributo finanziario concesso dalla Commissione all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sulla richiesta di intervento della Repubblica di Polonia. |
3) |
La Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA). |