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Document 62013TB0194

    Causa T-194/13 OST: Ordinanza del Tribunale del 18 ottobre 2017 — United Parcel Service / Commissione («Articolo 165 del regolamento di procedura — Omessa pronuncia — Intervento a sostegno della parte soccombente — Spese connesse all’intervento — Modifica delle domande nel corso del procedimento»)

    GU C 5 del 8.1.2018, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 5/41


    Ordinanza del Tribunale del 18 ottobre 2017 — United Parcel Service / Commissione

    (Causa T-194/13 OST) (1)

    ((«Articolo 165 del regolamento di procedura - Omessa pronuncia - Intervento a sostegno della parte soccombente - Spese connesse all’intervento - Modifica delle domande nel corso del procedimento»))

    (2018/C 005/55)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Georgia, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente A. Ryan, B. Graham, solicitors, W. Knibbeler e P. Stamou, avvocati, successivamente Ryan, Knibbeler, Stamou, A. Pliego Selie, F. Hoseinian e P. van den Berg, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan, N. von Lingen e H. Leupold, successivamente Christoforou, Khan, Biolan e Leupold, in qualità di agenti)

    Interveniente a sostegno della convenuta: FedEx Corp. (Memphis, Tennessee, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente F. Carlin, barrister, G. Bushell, solicitor e Q. Azau, avvocato, poi Carlin, Bushell e N. Niejahr, avvocati)

    Oggetto

    Domanda proposta ai sensi dell’articolo 165 del regolamento di procedura del Tribunale.

    Dispositivo

    1)

    Il punto 223 della sentenza del 7 marzo 2017, United Parcel Service/Commissione, T-194/13, EU:T:2017:144, è modificato come segue: «Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 2, del regolamento di procedura, qualora vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese. Poiché la Commissione e l’interveniente sono rimaste soccombenti, in primo luogo, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente, ad eccezione delle spese connesse all’intervento. In secondo luogo, l’interveniente è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle della ricorrente connesse al suo intervento».

    2)

    Il punto 2 del dispositivo della sentenza del 7 marzo 2017, United Parcel Service/Commissione, T-194/13, EU:T:2017:144, è modificato come segue: «La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese della United Parcel Service, Inc., ad eccezione delle spese connesse all’intervento».

    3)

    Il punto 3 del dispositivo della sentenza del 7 marzo 2017, United Parcel Service/Commissione, T-194/13, EU:T:2017:144, è modificato come segue: «La FedEx Corp. sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle della United Parcel Service, Inc., connesse al suo intervento».

    4)

    La United Parcel Service, Inc., la Commissione e la FedEx sopporteranno le proprie spese collegate alla presente causa.


    (1)  GU C 147 del 25.5.2013.


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