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Document 62013TA0254

    Causa T-254/13: Sentenza del Tribunale del 4 giugno 2015 — Stayer Ibérica/UAMI — Korporaciya «Masternet» (STAYER) («Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo STAYER — Marchio internazionale denominativo anteriore STAYER — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»)

    GU C 236 del 20.7.2015, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 236/33


    Sentenza del Tribunale del 4 giugno 2015 — Stayer Ibérica/UAMI — Korporaciya «Masternet» (STAYER)

    (Causa T-254/13) (1)

    ((«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo STAYER - Marchio internazionale denominativo anteriore STAYER - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»))

    (2015/C 236/44)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Stayer Ibérica, SA (Pinto, Spagna) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: ZAO Korporaciya «Masternet» (Mosca, Russia) (rappresentante: N. Bürglen, avvocato)

    Oggetto

    Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 marzo 2013 (procedimento R 2196/2011-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la ZAO Korporaciya «Masternet» e la Stayer Ibérica, SA.

    Dispositivo

    1)

    La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 marzo 2013 (procedimento R 2196/2011-2) è annullata nei limiti in cui essa ha dichiarato la nullità del marchio comunitario figurativo STAYER per «componenti di macchine per il taglio e la pulizia di diamanti; punte e mole a disco per le seguenti industrie; marmo, granito, pietra, argilla, lastre, piastrelle e mattoni e, in termini generali, strumenti per il taglio in quanto parti dell’equipaggiamento compreso nella classe 7» rientranti nella classe 7, nonché per gli «oggetti abrasivi tascabili (mole e mole semplici)», rientranti nella classe 8.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    L’UAMI, la Stayer Ibérica, SA e la ZAO Korporaciya «Masternet» sopporteranno ciascuno le proprie spese.


    (1)  GU C 207 del 20.7.2013.


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