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Document 62013CN0577
Case C-577/13: Reference for a preliminary ruling from High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (United Kingdom) made on 14 November 2013 — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd v Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Causa C-577/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Regno Unito) il 14 novembre 2013 — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Causa C-577/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Regno Unito) il 14 novembre 2013 — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
GU C 31 del 1.2.2014, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Regno Unito) il 14 novembre 2013 — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
(Causa C-577/13)
2014/C 31/03
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court
Parti
Ricorrenti: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd
Convenuto: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Questioni pregiudiziali
1) |
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2) |
Se, al fine di stabilire se le condizioni di cui all’articolo 3 siano soddisfatte alla data della domanda di CPC per un prodotto contenente la composizione dei principi attivi A e B, laddove i) il brevetto di base in vigore include una rivendicazione relativa ad un prodotto contenente il principio attivo A ed un’altra rivendicazione relativa ad un prodotto contenente la composizione dei principi attivi A e B ed ii) esiste già un CPC per un prodotto contenente il principio attivo A (il «prodotto X»), sia necessario esaminare se la composizione dei principi attivi A e B sia un’invenzione distinta e separata da quella del solo principio attivo A. |
3) |
Qualora il brevetto di base in vigore «protegga», ai sensi dell’articolo 3, lettera a):
se il regolamento, in particolare i suoi articoli 3, lettere c) e d), e/o 13, paragrafo 1, ostino a che al titolare del brevetto venga rilasciato un CPC per il prodotto Y. In subordine, nell’ipotesi in cui per il prodotto Y possa essere rilasciato un CPC, se la sua durata debba essere valutata con riferimento alla concessione dell’autorizzazione per il prodotto X o dell’autorizzazione per il prodotto Y. |
4) |
In caso di risposta negativa alla questione sub 1), lettera a), di risposta positiva alla questione sub 1), lettera b), i) e di risposta negativa alla questione sub l), lettera b), ii), in circostanze in cui:
se il regolamento osti all’applicazione, da parte del competente ufficio della proprietà industriale, di disposizioni procedurali nazionali che consentano a) la sospensione della domanda di CPC per permettere al richiedente il CPC di presentare una domanda di modifica del brevetto di base, e b) la rinnovazione di detta domanda a una data successiva all’accoglimento della modifica, rinnovazione che avrà luogo:
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(1) Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1).
(2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).
(3) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311, pag. 1).