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Document 62013CA0536
Case C-536/13: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 13 May 2015 (request for a preliminary ruling from the Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lithuania)) — ‘Gazprom’ OAO (Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Judicial cooperation in civil matters — Regulation (EC) No 44/2001 — Scope — Arbitration — Not included — Recognition and enforcement of foreign arbitral awards — Order issued by an arbitral tribunal having its seat in a Member State — Order that proceedings not be brought or continued before a court of another Member State — Power of the courts of a Member State to refuse to recognise the arbitral award — New York Convention)
Causa C-536/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — «Gazprom» OAO (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Arbitrato — Esclusione — Riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri — Provvedimento inibitorio pronunciato da un collegio arbitrale situato in uno Stato membro — Provvedimento inibitorio dell’avvio o della prosecuzione di un procedimento dinanzi a un giudice di un altro Stato membro — Potere dei giudici di uno Stato membro di negare il riconoscimento del lodo arbitrale — Convenzione di New York)
Causa C-536/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — «Gazprom» OAO (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Arbitrato — Esclusione — Riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri — Provvedimento inibitorio pronunciato da un collegio arbitrale situato in uno Stato membro — Provvedimento inibitorio dell’avvio o della prosecuzione di un procedimento dinanzi a un giudice di un altro Stato membro — Potere dei giudici di uno Stato membro di negare il riconoscimento del lodo arbitrale — Convenzione di New York)
GU C 236 del 20.7.2015, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 236/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — «Gazprom» OAO
(Causa C-536/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Ambito di applicazione - Arbitrato - Esclusione - Riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri - Provvedimento inibitorio pronunciato da un collegio arbitrale situato in uno Stato membro - Provvedimento inibitorio dell’avvio o della prosecuzione di un procedimento dinanzi a un giudice di un altro Stato membro - Potere dei giudici di uno Stato membro di negare il riconoscimento del lodo arbitrale - Convenzione di New York))
(2015/C 236/10)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
Ricorrente:«Gazprom» OAO
con l’intervento di: Lietuvos Respublika
Dispositivo
Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev’essere interpretato nel senso che non osta a che il giudice di uno Stato membro riconosca ed esegua, né a che si rifiuti di riconoscere ed eseguire, un lodo arbitrale che vieti ad una parte di presentare talune domande dinanzi ad un giudice di tale Stato membro, in quanto detto regolamento non disciplina il riconoscimento e l’esecuzione, in uno Stato membro, di un lodo arbitrale emesso da un collegio arbitrale in un altro Stato membro.