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Document 62013CA0536

    Causa C-536/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — «Gazprom» OAO (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Arbitrato — Esclusione — Riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri — Provvedimento inibitorio pronunciato da un collegio arbitrale situato in uno Stato membro — Provvedimento inibitorio dell’avvio o della prosecuzione di un procedimento dinanzi a un giudice di un altro Stato membro — Potere dei giudici di uno Stato membro di negare il riconoscimento del lodo arbitrale — Convenzione di New York)

    GU C 236 del 20.7.2015, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 236/8


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — «Gazprom» OAO

    (Causa C-536/13) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Ambito di applicazione - Arbitrato - Esclusione - Riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri - Provvedimento inibitorio pronunciato da un collegio arbitrale situato in uno Stato membro - Provvedimento inibitorio dell’avvio o della prosecuzione di un procedimento dinanzi a un giudice di un altro Stato membro - Potere dei giudici di uno Stato membro di negare il riconoscimento del lodo arbitrale - Convenzione di New York))

    (2015/C 236/10)

    Lingua processuale: il lituano

    Giudice del rinvio

    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

    Parti

    Ricorrente:«Gazprom» OAO

    con l’intervento di: Lietuvos Respublika

    Dispositivo

    Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev’essere interpretato nel senso che non osta a che il giudice di uno Stato membro riconosca ed esegua, né a che si rifiuti di riconoscere ed eseguire, un lodo arbitrale che vieti ad una parte di presentare talune domande dinanzi ad un giudice di tale Stato membro, in quanto detto regolamento non disciplina il riconoscimento e l’esecuzione, in uno Stato membro, di un lodo arbitrale emesso da un collegio arbitrale in un altro Stato membro.


    (1)  GU C 377 del 21.12.2013.


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