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Document 62011TN0580

    Causa T-580/11: Ricorso proposto l’ 8 novembre 2011 — McNeil/UAMI — Alkalon (NICORONO)

    GU C 25 del 28.1.2012, p. 58–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.1.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 25/58


    Ricorso proposto l’8 novembre 2011 — McNeil/UAMI — Alkalon (NICORONO)

    (Causa T-580/11)

    (2012/C 25/111)

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: McNeil AB (Helsingborg, Svezia) (rappresentante: I. Starr, solicitor)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alkalon ApS (Copenhagen, Danimarca)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 agosto 2011, procedimento R 1582/2010-2;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «NICORONO», per prodotti delle classi 5, 10 e 30 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 6654529

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 2190239 del marchio denominativo «NICORETTE», per prodotti delle classi 5, 10 e 30

    Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata

    Motivi dedotti: violazione degli articoli 75 e 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha tenuto sufficientemente conto, nella valutazione complessiva, dei seguenti elementi: i) l’identità dei prodotti interessati ed il fatto che essa compensa un minor grado di somiglianza tra i marchi posti a confronto; b) il fatto che i consumatori, di norma, percepiscono i marchi denominativi in modo unitario e prestano particolare attenzione alla parte iniziale del marchio; e iii) il fatto che il marchio della ricorrente «NICORETTE» ha acquisito un forte carattere distintivo ed un’elevata notorietà grazie ad un uso significativo.


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