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Document 62011TN0580
Case T-580/11: Action brought on 8 November 2011 — McNeil v OHIM — Alkalon (NICORONO)
Causa T-580/11: Ricorso proposto l’ 8 novembre 2011 — McNeil/UAMI — Alkalon (NICORONO)
Causa T-580/11: Ricorso proposto l’ 8 novembre 2011 — McNeil/UAMI — Alkalon (NICORONO)
GU C 25 del 28.1.2012, p. 58–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 25/58 |
Ricorso proposto l’8 novembre 2011 — McNeil/UAMI — Alkalon (NICORONO)
(Causa T-580/11)
(2012/C 25/111)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: McNeil AB (Helsingborg, Svezia) (rappresentante: I. Starr, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alkalon ApS (Copenhagen, Danimarca)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 agosto 2011, procedimento R 1582/2010-2; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «NICORONO», per prodotti delle classi 5, 10 e 30 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 6654529
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 2190239 del marchio denominativo «NICORETTE», per prodotti delle classi 5, 10 e 30
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata
Motivi dedotti: violazione degli articoli 75 e 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha tenuto sufficientemente conto, nella valutazione complessiva, dei seguenti elementi: i) l’identità dei prodotti interessati ed il fatto che essa compensa un minor grado di somiglianza tra i marchi posti a confronto; b) il fatto che i consumatori, di norma, percepiscono i marchi denominativi in modo unitario e prestano particolare attenzione alla parte iniziale del marchio; e iii) il fatto che il marchio della ricorrente «NICORETTE» ha acquisito un forte carattere distintivo ed un’elevata notorietà grazie ad un uso significativo.