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Document 62011TN0564

    Causa T-564/11: Ricorso proposto il 28 ottobre 2011 — Farage/Parlamento e Buzek

    GU C 25 del 28.1.2012, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.1.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 25/53


    Ricorso proposto il 28 ottobre 2011 — Farage/Parlamento e Buzek

    (Causa T-564/11)

    (2012/C 25/105)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Nigel Paul Farage (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Bennett, solicitor)

    Convenuti: Parlamento europeo e Jerzy Buzek (Bruxelles, Belgio)

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    revocare la decisione del Presidente del Parlamento europeo Jerzy Buzek, del 2 marzo 2010, che impone al ricorrente la perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di dieci giorni, nonché la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 24 marzo 2010 e del Presidente del Parlamento europeo del 31 agosto 2011, che dichiara inammissibile la richiesta di immunità parlamentare del ricorrente;

    in subordine, dichiarare che nessuna delle decisioni summenzionate è valida o che nessuna di esse avrebbe dovuto essere adottata.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 8 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2010, C 84, pag. 99), in quanto il discorso del 24 febbraio 2010 è stato pronunciato dal ricorrente in qualità di membro del Parlamento europeo. In quanto tale, il discorso in questione ha trattato temi politici ed è di fondamentale importanza che un membro del Parlamento europeo possa parlare liberamente.

    2)

    Secondo motivo, vertente sulla violazione della libertà di espressione, in quanto non si è tenuto in debita considerazione l’articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento interno e di procedura del Parlamento europeo (GU 2011, L 116, pag. 1).

    3)

    Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, sancito dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto la partecipazione del Presidente del Parlamento al processo decisionale nel caso di specie, o la partecipazione di chiunque fosse presente alla sessione plenaria del 24 febbraio 2010 e si fosse formato un’opinione, ha reso impossibile la partecipazione di tali persone a detto processo.

    4)

    Quarto motivo, vertente sull’interpretazione errata degli articoli 152, paragrafo 1, e 153, del Regolamento interno e di procedura del Parlamento europeo, in quanto le sanzioni previste da quest’ultima disposizione devono essere lette nel contesto del suo incipit, che si riferisce anzitutto a gravi casi di infrazioni all'ordine o di turbativa «in violazione dei principi definiti all'articolo 9».


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