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Document 62011TN0495

Causa T-495/11: Ricorso proposto il 19 settembre 2011 — Streng/UAMI — Gismondi (PARAMETRICA)

GU C 347 del 26.11.2011, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/37


Ricorso proposto il 19 settembre 2011 — Streng/UAMI — Gismondi (PARAMETRICA)

(Causa T-495/11)

2011/C 347/67

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Michael Streng (Erding, Germania) (rappresentante: avv. A. Pappert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Fulvio Gismondi (Roma)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 luglio 2011, procedimento R 1348/2010-4, rinviare il procedimento alla quarta commissione di ricorso; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PARAMETRICA», per servizi delle classi 36 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 6048433

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca n. 30311096 del marchio denominativo «parameta», per servizi delle classi 35, 38, 41 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: integrale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto dell’opposizione

Motivi dedotti: violazione della regola 19, nn. 2 e 3, in combinato disposto con la regola 98, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente considerato che i documenti presentati contenenti codici WIPO INID non sono redatti nella lingua della procedura e/o insieme alla traduzione fornita nello scritto del 3 novembre 2008 non costituiscono una «traduzione» ai sensi della regola 98, n. 1, del regolamento n. 2868/95.


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