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Document 62011TN0495
Case T-495/11: Action brought on 19 September 2011 — Streng v OHIM — Gismondi (PARAMETRICA)
Causa T-495/11: Ricorso proposto il 19 settembre 2011 — Streng/UAMI — Gismondi (PARAMETRICA)
Causa T-495/11: Ricorso proposto il 19 settembre 2011 — Streng/UAMI — Gismondi (PARAMETRICA)
GU C 347 del 26.11.2011, p. 37–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 347/37 |
Ricorso proposto il 19 settembre 2011 — Streng/UAMI — Gismondi (PARAMETRICA)
(Causa T-495/11)
2011/C 347/67
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Michael Streng (Erding, Germania) (rappresentante: avv. A. Pappert)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Fulvio Gismondi (Roma)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 luglio 2011, procedimento R 1348/2010-4, rinviare il procedimento alla quarta commissione di ricorso; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PARAMETRICA», per servizi delle classi 36 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 6048433
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca n. 30311096 del marchio denominativo «parameta», per servizi delle classi 35, 38, 41 e 42
Decisione della divisione d'opposizione: integrale accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto dell’opposizione
Motivi dedotti: violazione della regola 19, nn. 2 e 3, in combinato disposto con la regola 98, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente considerato che i documenti presentati contenenti codici WIPO INID non sono redatti nella lingua della procedura e/o insieme alla traduzione fornita nello scritto del 3 novembre 2008 non costituiscono una «traduzione» ai sensi della regola 98, n. 1, del regolamento n. 2868/95.