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Document 62011TN0211

    Causa T-211/11: Ricorso proposto l' 11 aprile 2011 — Timab Industries e CFPR/Commissione

    GU C 179 del 18.6.2011, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 179/18


    Ricorso proposto l'11 aprile 2011 — Timab Industries e CFPR/Commissione

    (Causa T-211/11)

    2011/C 179/31

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti: Timab Industries (Dinard, Francia) e Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Francia) (rappresentante: avv. N. Lenoir)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 1o febbraio 2011 con la quale viene negato l'accesso a determinati documenti della Commissione relativi ad un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, procedimento riguardante un cartello sul mercato europeo dei fosfati per mangimi (caso COMP/38866).

    A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione relativo all'art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 (1), in quanto i documenti richiesti non sarebbero pareri, bensì decisioni, per la cui divulgazione non è stabilito che essa potrebbe seriamente pregiudicare il processo decisionale.

    2)

    Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione relativo all'art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto i documenti richiesti non conterrebbero dati commerciali sensibili tali da impedirne la divulgazione anche parziale.

    3)

    Terzo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione relativo all'art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, avendo la Commissione dedotto un pregiudizio alle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile.


    (1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


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