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Document 62011TB0627

Causa T-627/11: Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — ATMvision/Commissione [«Aiuti di Stato — Normativa tributaria tedesca relativa al riporto delle perdite agli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire»]

GU C 44 del 4.2.2019, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 44/53


Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — ATMvision/Commissione

(Causa T-627/11) (1)

([«Aiuti di Stato - Normativa tributaria tedesca relativa al riporto delle perdite agli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»])

(2019/C 44/68)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ATMvision AG (Salem, Germania) (rappresentanti: inizialmente A. Cordewener, F. Kutt e C. Jehke, poi F. Kutt e C. Jehke, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, T. Maxian Rusche, M. Adam e M. Noll-Ehlers, poi R. Lyal, T. Maxian Rusche e M. Noll-Ehlers e infine R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze, K. Petersen e R. Kanitz, poi T. Henze, R. Kanitz e K. Stranz e infine T. Henze, R. Kanitz e S. Eisenberg, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società (KStG), Sanierungsklausel (GU 2011, L 235, pag. 26).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ATMvision AG.

3)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 49 del 18.2.2012.


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