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Document 62011FA0130

Causa F-130/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’ 11 dicembre 2013 — Verile e Gjergji/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Trasferimento dei diritti a pensione maturati presso un regime pensionistico nazionale — Regolamento che adegua l’aliquota del contributo al regime pensionistico dell’Unione — Adeguamento dei valori attuariali — Necessità di adottare disposizioni generali di esecuzione — Applicazione nel tempo delle nuove disposizioni generali di esecuzione — Revoca di una proposta di abbuono di annualità — Legittimità — Presupposti)

GU C 31 del 1.2.2014, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 31/19


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’11 dicembre 2013 — Verile e Gjergji/Commissione

(Causa F-130/11) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Trasferimento dei diritti a pensione maturati presso un regime pensionistico nazionale - Regolamento che adegua l’aliquota del contributo al regime pensionistico dell’Unione - Adeguamento dei valori attuariali - Necessità di adottare disposizioni generali di esecuzione - Applicazione nel tempo delle nuove disposizioni generali di esecuzione - Revoca di una proposta di abbuono di annualità - Legittimità - Presupposti)

2014/C 31/32

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Marco Verile (Cadrezzate, Italia) e Anduela Gjergji (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e S. Orlandi)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare le decisioni di trasferimento dei diritti a pensione maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione in base alla proposta del PMO avente ad oggetto un nuovo calcolo.

Dispositivo

1)

Le decisioni della Commissione europea del 20 maggio 2011 e del 19 maggio 2011 rivolte rispettivamente al sig. Verile e alla sig.ra Gjergji sono annullate.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Verile e dalla sig.ra Gjergji.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012, pag. 22.


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