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Document 62011CN0634

Causa C-634/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 9 dicembre 2011 — Anglo Irish Bank Corporation Limited/Quinn Investments Sweden AB e altri

GU C 73 del 10.3.2012, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 9 dicembre 2011 — Anglo Irish Bank Corporation Limited/Quinn Investments Sweden AB e altri

(Causa C-634/11)

2012/C 73/28

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrente: Anglo Irish Bank Corporation Limited

Convenuti: Quinn Investments Sweden AB; Sean Quinn; Ciara Quinn; Colette Quinn; Sean Quinn Jnr; Brenda Quinn; Aoife Quinn; Stephen Kelly; Peter Daragh Quinn; Niall McPartland; Indian Trust AB

Questioni pregiudiziali

1)

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'articolo 28 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001» e l'«articolo 28») e la procedura che il giudice nazionale (i giudici dello «Stato A») debba seguire quando, in seguito ad un'eccezione sollevata ai sensi dell'articolo 28, esso decide sulla propria competenza a conoscere e a definire una controversia (in prosieguo: «la terza causa») nel caso in cui i giudici dello Stato A siano:

a)

investiti per primi di una causa (in prosieguo: la «prima causa») che potrebbe essere connessa a una causa (in prosieguo: la «seconda causa») intentata dinanzi ai giudici di un altro Stato membro (in prosieguo: lo «Stato B»), e

b)

investiti altresì di una causa (in prosieguo: la «terza causa») che potrebbe essere connessa alla seconda causa; e

c)

investiti di un'eccezione ai sensi dell'articolo 28 del regolamento CE del Consiglio n. 44/2001 con la quale si deduce l'incompetenza dei giudici dello Stato A a conoscere e a decidere della terza causa, con la motivazione che la seconda causa (dinanzi ai giudici dello Stato B) e la terza causa (dinanzi ai giudici dello Stato A) sono connesse ai sensi del citato articolo 28.

2)

In particolare, si richiede una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte di giustizia») in merito alle seguenti questioni:-

1)

Se sia necessario che i giudici dello Stato A, prima di decidere se sospendere o respingere la terza causa, aspettino l’esito di un ricorso che sarà presentato dinanzi ai giudici dello Stato B e la decisione di questi ultimi se sospendere o respingere la seconda causa a norma dell’articolo 28 del regolamento del Consiglio (CE) n. 44/2001;

2)

Qualora non sia necessario che i giudici dello Stato A, prima di decidere se sospendere o respingere la terza causa, aspettino l’esito di un ricorso che sarà presentato dinanzi ai giudici dello Stato B e la decisione di questi ultimi se sospendere o respingere la seconda causa a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 44/2001, se i giudici della Stato A siano legittimati a tenere conto dell'esistenza della prima causa nella decisione se sospendere o respingere la terza causa;

3)

Nel caso in cui i giudici dello Stato B dichiarino la propria competenza rispetto alla seconda causa, se i giudici dello Stato A siano legittimati a tener conto dell'esistenza della prima causa nella decisione se sospendere o respingere la terza causa in forza dell’articolo 28 del regolamento (CE) del Consiglio n. 44/2001;

4)

Se la circostanza che la terza causa avrebbe potuto essere proposta dalla ricorrente come domanda riconvenzionale nell'ambito della prima causa (ma così non è stato) costituisca un elemento pertinente e, in caso affermativo, come debba essere correttamente considerato tale elemento da parte dei giudici dello Stato A allorché decidono se dichiararsi incompetenti nella terza causa o sospendere la medesima a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) del Consiglio n. 44/2001.


(1)  GU L 12, pag. 1.


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