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Document 62011CN0617

Causa C-617/11 P: Impugnazione proposta il 1 °dicembre 2011 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 14 settembre 2011 , causa T-236/02, Marcuccio/Commissione

GU C 25 del 28.1.2012, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 25/43


Impugnazione proposta il 1o dicembre 2011 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 14 settembre 2011, causa T-236/02, Marcuccio/Commissione

(Causa C-617/11 P)

(2012/C 25/81)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare le parti della sentenza 14 settembre 2011, causa T-236/02, laddove sono state rigettate le conclusioni di natura indennitaria e riparatoria formulate dal ricorrente nei suoi scritti depositati nell'ambito della causa de qua;

in via principale, condannare la convenuta alla rifusione delle spese nonché accogliere in toto e senza eccezione alcuna le conclusioni di natura indennitaria e riparatoria;

ovvero, in via subordinata, rinviare in parte la causa de qua al Tribunale perché statuisca nuovamente in merito alle conclusioni di natura indennitaria e riparatoria.

Motivi e principali argomenti

Errores in procedendo di gravità tale da pregiudicare irrimediabilmente gli interessi del ricorrente;

difetto assoluto di motivazione, anche per irragionevolezza, tautologicità, illogicità ed incoerenza, nonché erronee, errate, false ed irragionevoli interpretazione ed applicazione dell'Allegato X dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, dei canoni inerenti l'ermeneutica delle norme, e delle condizioni inerenti la condanna di un'istituzione dell'Unione europea a risarcire un danno;

confusione, arbitrarietà e travisamento e snaturamento dei fatti;

travisamento e sviamento dei fatti, ed errata, erronea, falsa ed irragionevole interpretazione ed applicazione dei canoni inerenti la ricevibilità delle domande giudiziarie.


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