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Document 62011CN0593

    Causa C-593/11 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2011 dall’Alliance One International, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 settembre 2011 , causa T-25/06, Alliance One International, Inc./Commissione europea

    GU C 25 del 28.1.2012, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.1.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 25/41


    Impugnazione proposta il 25 novembre 2011 dall’Alliance One International, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 settembre 2011, causa T-25/06, Alliance One International, Inc./Commissione europea

    (Causa C-593/11 P)

    (2012/C 25/78)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Alliance One International, Inc. (rappresentanti: C. Osti, A. Prastaro, G. Mastrantonio, avvocati)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare integralmente la sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 nella causa T-25/06, Alliance One/Commissione e, qualora possibile nell’ambito del procedimento,

    annullare l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata nella parte in cui riguarda la SCC, la Dimon e la Alliance One e di conseguenza

    ridurre le ammende inflitte alla Transcatab e alla Dimon Italia (Mindo), di modo che le ammende non superino il 10 % del loro fatturato nell’ultimo anno fiscale e

    ridurre l’ammenda inflitta alla Transcatab e alla Dimon Italia (Mindo), in quanto il fattore moltiplicatore non è più applicabile poiché era basato sulle dimensioni del gruppo;

    in ogni caso, ordinare alla Commissione il pagamento di tutte le spese, comprese quelle sostenute dalla Alliance One dinanzi al Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    La Alliance One chiede (i) l’integrale annullamento della decisione impugnata e, in aggiunta, (ii) l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione della Commissione del 20 ottobre 2005 nel caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia, nella parte in cui essa riguarda la Standard Commercial Corp. (SCC), la Dimon Inc. (Dimon) e la Alliance One e di conseguenza (iii) la riduzione delle ammende inflitte alla Transcatab S.p.A. (Transcatab) e alla Dimon Italia S.r.l. (Dimon Italia, ora Mindo) di modo che le ammende non superino il 10 % del loro fatturato nell’ultimo anno finanziario ovvero, in via subordinata, (iv) la riduzione dell’ammenda inflitta alla Transcatab e alla Dimon Italia (ora Mindo) in quanto il fattore moltiplicatore non è applicabile; (v) in ogni caso, che venga ordinato alla Commissione di sopportare tutte le spese, comprese quelle sostenute dalla Alliance One dinanzi al Tribunale.

    La Alliance One sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

    in primo luogo il Tribunale ha violato l’articolo 296 TFUE e gli articoli 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Non avendo proceduto ad un’analisi concreta e completa dei mezzi di prova rilevanti prodotti dalla ricorrente per confutare la presunzione di influenza decisiva e, conseguentemente, non avendo adeguatamente motivato il rigetto di tali mezzi di prova, il Tribunale ha reso di fatto inconfutabile la presunzione di esercizio del controllo, violando così i principi di presunzione di innocenza, legalità e responsabilità individuale.

    in secondo luogo, respingendo i mezzi di prova offerti dalla Alliance One, il Tribunale ha disapplicato i principi generali relativi all’onere della prova ed alle regole processuali in materia probatoria ed ha, in ogni caso, violato i diritti della difesa della ricorrente.


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