EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0504

Causa C-504/11 P: Impugnazione proposta il 30 settembre 2011 dalla società Thyssen Krupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl avverso la sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 , cause riunite T-144/07, T-147/07, T-148/07; T-149/07, T-150/07 e T-154/07, Thyssen Krupp Liften Ascenseurs e a./Commissione

GU C 347 del 26.11.2011, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/22


Impugnazione proposta il 30 settembre 2011 dalla società Thyssen Krupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl avverso la sentenza del Tribunale 13 luglio 2011, cause riunite T-144/07, T-147/07, T-148/07; T-149/07, T-150/07 e T-154/07, Thyssen Krupp Liften Ascenseurs e a./Commissione

(Causa C-504/11 P)

2011/C 347/32

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Thyssen Krupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (rappresentanti: avv. T. Shaper)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 luglio 2011 nelle cause riunite T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 e T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e a./Commissione, in toto nella parte in cui il ricorso è stato respinto nonché nella parte riguardante la ricorrente;

in subordine, ridurre ulteriormente, in misura ragionevole, l’ammenda inflitta alla ricorrente all’art. 2 della decisione impugnata, decisione della Commissione europea 21 febbraio 2007;

parimenti in via di subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nuovamente;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente impugna la sentenza pronunciata dal Tribunale (Ottava Sezione) in data 13 luglio 2011 nelle cause riunite T-148/07 e a. (ThyssenKrupp Liften Ascenserus e a./Commissione) nella parte in cui detta sentenza ha respinto il ricorso proposto dalla medesima ricorrente il 7 maggio 2007 contro la decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C 52007) 512 def. (caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili), nonché nella parte riguardante la presente ricorrente.

La ricorrente deduce l’incompetenza della Commissione, la violazione di forme sostanziali, la violazione del Trattato CE, del Trattato TFUE nonché delle norme di attuazione dei Trattati medesimi, nonché lo sviamento di potere e la violazione di diritti fondamentali, articolando a tal riguardo tre motivi.

In primo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto laddove ha confermato la competenza della Commissione all’avvio del procedimento di infrazione. A suo giudizio, le infrazioni locali contestate non presenterebbero alcuna rilevanza sul piano interstatale, ed il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nulla la decisione della Commissione in considerazione dell’inapplicabilità dell’art. 101 TFUE (ex art. 81 CE). Anche volendo riconoscere l’applicabilità dell’art. 101 TFUE, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il sistema di competenze parallele creato dal regolamento n. 1/2003 (1) a seguito della comunicazione relativa alla cooperazione in seno alla rete delle autorità in materia di concorrenza osterebbe, in ogni caso, alla competenza della Commissione. Infine, il Tribunale avrebbe ignorato il fatto che l’avvio a posteriori di un procedimento da parte della Commissione risulterebbe contrario ai principi fondamentali di sentenze del diritto in materia penale e di legalità delle sanzioni.

In secondo luogo, la ricorrente deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto laddove ha confermato la decisione della Commissione nella parte in cui questa ha affermato la responsabilità solidale della ricorrente sulla base del volume d’affari complessivo della ThyssenKrupp AG. In tal modo, la sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 23 del regolamento n. 1/2003, il principio dello stato di diritto espresso nel principio di legalità delle pene («nulla poena sine lege») il principio di proporzionalità delle pene, il principio secondo cui l’accusato beneficia del dubbio («in dubio pro reo») nonché il principio di diritto penale secondo cui la pena è conseguenza di un illecito («nulla poena sine culpa»). La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto nella parte in cui si fonda sul postulato secondo cui una filiale costituisce con la propria società madre (nonché con le altre società del gruppo) un’unità economica che ne giustifica la responsabilità solidale. D’altro canto, e indipendentemente dalla suesposta considerazione, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è contraria al principio «nulla poena sine culpa» nella parte in cui la ricorrente è stata condannata in solido con la propria società madre al pagamento di un’ammenda. In subordine, la ricorrente contesta al Tribunale di aver trasformato tale responsabilità solidale malgrado la mancata determinazione della quota dell’ammenda gravante su ogni singola società in relazione ai propri condebitori solidali.

In terzo luogo, la ricorrente deduce che il Tribunale ha pronunciato la propria sentenza in violazione dell’obbligo, ad esso incombente, di attenta verifica in diritto, atteso che, da un lato, il Tribunale non avrebbe controllato, se non in misura insufficiente, la proporzionalità dell’importo di base dell’ammenda nonché del coefficiente moltiplicatore di dissuasione fissato dalla Commissione, nonché nella misura in cui, da un lato, non avrebbe controllato in misura sufficiente l’adeguatezza della presa in considerazione, da parte della Commissione, della cooperazione fornita dalla ricorrente, violando in tal modo il diritto fondamentale ad un equo processo nonché il principio di protezione giurisdizionale che da tale diritto discende.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).


Top