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Document 62011CN0456

    Causa C-456/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bremen (Germania) il 2 settembre 2011 — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG/Samskip GmbH

    GU C 331 del 12.11.2011, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.11.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 331/12


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bremen (Germania) il 2 settembre 2011 — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG/Samskip GmbH

    (Causa C-456/11)

    2011/C 331/20

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landgericht Bremen

    Parti

    Ricorrenti: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG

    Resistente: Samskip GmbH

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se gli artt. 32 e 33 del regolamento Bruxelles I (1) debbano essere interpretati nel senso che, in linea di principio, nella nozione di «decisione» sono ricomprese anche le decisioni che si esauriscono nell’accertamento dell’insussistenza dei presupposti processuali di ricevibilità (cosiddette sentenze meramente processuali).

    2)

    Se gli artt. 32 e 33 del regolamento Bruxelles I debbano essere interpretati nel senso che nella nozione di «decisione» rientra anche una sentenza conclusiva del grado di giudizio, con la quale il giudice adito declina la propria competenza internazionale in ragione di una clausola di proroga della competenza.

    3)

    Se, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa al principio dell’estensione dell’efficacia (sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 4 febbraio 1988, causa 145/86), gli artt. 32 e 33 del regolamento Bruxelles I debbano essere interpretati nel senso che ogni Stato membro è tenuto a riconoscere le decisioni emesse dal giudice di un altro Stato membro relative all’efficacia di una clausola di proroga della competenza stipulata tra le parti, quando secondo il diritto nazionale dello Stato di origine l’accertamento dell’efficacia di tale clausola abbia autorità di cosa giudicata, e ciò anche qualora la decisione in proposito costituisca parte di una sentenza meramente processuale che ha respinto il ricorso.


    (1)  Regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1)


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