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Document 62011CN0364

    Causa C-364/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) l’ 11 luglio 2011 — Mostafa Abed El Karem El Kott e a./Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, ENSZ Menekültügyi Főbiztosság

    GU C 347 del 26.11.2011, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.11.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 347/7


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) l’11 luglio 2011 — Mostafa Abed El Karem El Kott e a./Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, ENSZ Menekültügyi Főbiztosság

    (Causa C-364/11)

    2011/C 347/10

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Fővárosi Bíróság

    Parti

    Ricorrenti: Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Kamel Ismail Hazem

    Convenuto: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

    Questioni pregiudiziali

    Ai fini dell'applicazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 2004/83 (1):

    1)

    se il fatto di essere ammesso ai benefici della direttiva comporti il riconoscimento dello status di rifugiato o di una qualsiasi delle due forme di protezione incluse nell’ambito di applicazione della direttiva (lo status di rifugiato e lo status di titolare della protezione sussidiaria) in funzione della scelta effettuata dallo Stato membro, oppure, se del caso, non comporti automaticamente il riconoscimento di alcuna di dette forme ma solo l’inclusione nell’ambito di applicazione ratione personae della direttiva.

    2)

    Se la cessazione della protezione o dell’assistenza dell'agenzia si riferisca al soggiorno al di fuori della sua area di operazioni, alla cessazione dell’attività dell’agenzia, al fatto che quest’ultima non possa offrire la protezione o l’assistenza o, eventualmente, a un impedimento oggettivo a causa del quale la persona avente diritto alla protezione o all’assistenza non possa ricorrervi.


    (1)  Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12)


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