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Document 62011CN0195

    Causa C-195/11: Impugnazione proposta il 26 aprile 2011 dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 17 febbraio 2011 , causa T-122/09, Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd/Consiglio

    GU C 179 del 18.6.2011, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 179/13


    Impugnazione proposta il 26 aprile 2011 dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 17 febbraio 2011, causa T-122/09, Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd/Consiglio

    (Causa C-195/11)

    2011/C 179/24

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e H. van Vliet, agenti)

    Altre parti nel procedimento: Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd, Consiglio dell'Unione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza;

    condannare le ricorrenti in primo grado alle spese sostenute dalla Commissione nel procedimento di impugnazione.

    Motivi e principali argomenti

    Il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata annulla il regolamento (CE) del Consiglio n. 1355/2008, (1) nella parte riguardante la Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd e la Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd («le ricorrenti in primo grado»), in tal modo annullando completamente il dazio antidumping istituito, riducendo a zero il dazio antidumping sulle importazioni delle ricorrenti nel procedimento di primo grado.

    La Commissione afferma che il Tribunale, annullando completamente il dazio, nonostante le stesse ricorrenti in primo grado ammettano che l'adeguamento da esse richiesto avrebbe solamente comportato una riduzione del dazio antidumping imposto sui loro prodotti, ha statuito ultra petita.

    A parere della Commissione il dispositivo della sentenza impugnata viola pertanto l'art. 264, primo comma, in combinato disposto con l'art. 254, sesto comma, TFUE ed il principio di proporzionalità. L'annullamento dell'intero regolamento nella parte riguardante le ricorrenti in primo grado è sproporzionato rispetto al solo motivo di annullamento accettato dal Tribunale. Si tratta anche in tal caso di statuizione ultra petita.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 1355, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35).


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