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Document 62011CB0608

    Causa C-608/11 P: Ordinanza della Corte 12 luglio 2012 — Land Wien/Commissione europea [Impugnazione — Energia nucleare — Estensione della centrale nucleare di Mochovce (Repubblica slovacca) — Decisione della Commissione di archiviare la denuncia — Ricorso di annullamento — Diniego della Commissione di trasmettere i documenti richiesti — Ricorso in carenza — Requisiti minimi stabiliti all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale — Irricevibilità]

    GU C 366 del 24.11.2012, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.11.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 366/21


    Ordinanza della Corte 12 luglio 2012 — Land Wien/Commissione europea

    (Causa C-608/11 P) (1)

    (Impugnazione - Energia nucleare - Estensione della centrale nucleare di Mochovce (Repubblica slovacca) - Decisione della Commissione di archiviare la denuncia - Ricorso di annullamento - Diniego della Commissione di trasmettere i documenti richiesti - Ricorso in carenza - Requisiti minimi stabiliti all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale - Irricevibilità)

    2012/C 366/37

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Land Wien (rappresentante: W.-G. Schärf, avvocato)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia, P. Oliver e G. Wilms, agenti)

    Oggetto

    Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 20 settembre 2011, causa T-267/10, Land Wien/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso promosso dalla ricorrente e diretto, da una parte, all’annullamento della decisione della Commissione 25 marzo 2010 di archiviarne il ricorso relativo al progetto di estensione dei blocchi 3 e 4 della centrale nucleare di Mochovce (Repubblica slovacca) e, dall’altra, ad ottenere una constatazione in carenza a carico della Commissione, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, in quanto alla ricorrente non sarebbero stati trasmessi tutti i documenti da essa richiesti relativi a questo progetto, in violazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 nel Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43) — Violazione del diritto d’accesso ai documenti, dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, nonché del Trattato Euratom

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Il Land Wien è condannato alle spese.


    (1)  GU C 25 del 28.01.2012.


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