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Document 62010TN0270
Case T-270/10: Action brought on 8 June 2010 — Conceria Kara v OHIM (KARA)
Causa T-270/10: Ricorso presentato l’ 8 giugno 2010 — Conceria Kara/UAMI — Dima (KARRA)
Causa T-270/10: Ricorso presentato l’ 8 giugno 2010 — Conceria Kara/UAMI — Dima (KARRA)
GU C 221 del 14.8.2010, p. 54–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 221/54 |
Ricorso presentato l’8 giugno 2010 — Conceria Kara/UAMI — Dima (KARRA)
(Causa T-270/10)
()
2010/C 221/87
Lingua di deposito del ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Conceria Kara Srl (Trezzano sul Naviglio, Italia) (rappresentante: P. Picciolini, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Dima — Gida Tekstil Deri Insaat Maden Turizm Orman Urünleri Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso del 29/03/10 che ha statuito sul ricorso avverso la decisione dell’UAMI in merito al procedimento di opposizione n. B 1171453 di Conceria Kara respingendo la domanda di marchio comunitario n. 5346457. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: DIMA — TEKSTIL DERI INSAAT MADEM TURIZM ORMAN URÜNLERE SANAYI VE TICARET LTD. STI.
Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «KARRA», per prodotti e servizi nelle classi 3, 9, 18, 20, 24, 25 e 35.
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.
Marchio o segno fatto valere: Marchi italiani figurativi «KARA» (n. 765 532, per dei prodotti appartenenti alla classe 35, e n. 761 972, per dei prodotti e servizi appartenenti alle classi 18 e 25), marchio figurativo comunitario n. 887 810 («KARA»), per dei prodotti appartenenti, tra altri, alle classi 18 e 25, e la denominazione commerciale della società italiana «CONCERIA KARA S.R.L.», della quale si rivendica l’uso in relazione ai medesimi prodotti e servizi rilevanti dei marchi anteriori.
Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Carenza di motivazione e interpretazione ed applicazione incorrette dell’art. 8, par. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.