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Document 62010TN0270

Causa T-270/10: Ricorso presentato l’ 8 giugno 2010 — Conceria Kara/UAMI — Dima (KARRA)

GU C 221 del 14.8.2010, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/54


Ricorso presentato l’8 giugno 2010 — Conceria Kara/UAMI — Dima (KARRA)

(Causa T-270/10)

()

2010/C 221/87

Lingua di deposito del ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Conceria Kara Srl (Trezzano sul Naviglio, Italia) (rappresentante: P. Picciolini, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Dima — Gida Tekstil Deri Insaat Maden Turizm Orman Urünleri Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso del 29/03/10 che ha statuito sul ricorso avverso la decisione dell’UAMI in merito al procedimento di opposizione n. B 1171453 di Conceria Kara respingendo la domanda di marchio comunitario n. 5346457.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: DIMA — TEKSTIL DERI INSAAT MADEM TURIZM ORMAN URÜNLERE SANAYI VE TICARET LTD. STI.

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «KARRA», per prodotti e servizi nelle classi 3, 9, 18, 20, 24, 25 e 35.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: Marchi italiani figurativi «KARA» (n. 765 532, per dei prodotti appartenenti alla classe 35, e n. 761 972, per dei prodotti e servizi appartenenti alle classi 18 e 25), marchio figurativo comunitario n. 887 810 («KARA»), per dei prodotti appartenenti, tra altri, alle classi 18 e 25, e la denominazione commerciale della società italiana «CONCERIA KARA S.R.L.», della quale si rivendica l’uso in relazione ai medesimi prodotti e servizi rilevanti dei marchi anteriori.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Carenza di motivazione e interpretazione ed applicazione incorrette dell’art. 8, par. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.


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