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Document 62010TA0053
Case T-53/10: Judgment of the General Court of 18 October 2011 — Reisenthel v OHIM — Dynamic Promotion (Hampers, crates and baskets) (Community design — Invalidity proceedings — Rejection of the application for a declaration of invalidity by the Invalidity Division — Notification of the Invalidity Division’s decision by fax — Appeal before the Board of Appeal — Written statement setting out the grounds of appeal — Period for submission — Admissibility of the appeal — Article 57 of Regulation (EC) No 6/2002 — Correction of a decision — Article 39 of Regulation (EC) No 2245/2002 — General principle of law authorising the withdrawal of an unlawful decision)
Causa T-53/10: Sentenza del Tribunale 18 ottobre 2011 — Reisenthel/UAMI [ «Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità da parte della divisione di annullamento — Notifica per fax della decisione della divisione di annullamento — Ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Memoria contenente i motivi del ricorso — Termine di presentazione — Ricevibilità del ricorso — Art. 57 del regolamento (CE) n. 6/2002 — Rettifica di una decisione — Art. 39 del regolamento (CE) n. 2245/2002 — Principio generale del diritto che autorizza la revoca di una decisione illegittima» ]
Causa T-53/10: Sentenza del Tribunale 18 ottobre 2011 — Reisenthel/UAMI [ «Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità da parte della divisione di annullamento — Notifica per fax della decisione della divisione di annullamento — Ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Memoria contenente i motivi del ricorso — Termine di presentazione — Ricevibilità del ricorso — Art. 57 del regolamento (CE) n. 6/2002 — Rettifica di una decisione — Art. 39 del regolamento (CE) n. 2245/2002 — Principio generale del diritto che autorizza la revoca di una decisione illegittima» ]
GU C 347 del 26.11.2011, p. 29–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 347/29 |
Sentenza del Tribunale 18 ottobre 2011 — Reisenthel/UAMI
(Causa T-53/10) (1)
(Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità da parte della divisione di annullamento - Notifica per fax della decisione della divisione di annullamento - Ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Memoria contenente i motivi del ricorso - Termine di presentazione - Ricevibilità del ricorso - Art. 57 del regolamento (CE) n. 6/2002 - Rettifica di una decisione - Art. 39 del regolamento (CE) n. 2245/2002 - Principio generale del diritto che autorizza la revoca di una decisione illegittima)
2011/C 347/45
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Peter Reisenthel (Gilching, Germania) (rappresentante: avv. E.A. Busse)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Schäffner, successivamente R. Manea e G. Schneider, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Dynamic Promotion Co. Ltd (Bangkok, Tailandia)
Oggetto
Ricorso proposto, da un lato, contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI 6 novembre 2009, come rettificata dalla decisione 10 dicembre 2009 (procedimento R 621/2009-3) e, dall’altro, contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI 22 marzo 2010 (procedimento R 621/2009-3), relative ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Peter Reisenthel e la Dynamic Promotion Co. Ltd,
Dispositivo
1) |
La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 marzo 2010 (procedimento R 621/2009-3) è annullata nella parte riguardante la domanda di rettifica del sig. Peter Reisenthel del 23 dicembre 2009. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |