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Document 62010CN0629

    Causa C-629/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) il 24 dicembre 2010 — TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Co. Ltd, International Air Transport Association, The Queen/Civil Aviation Authority

    GU C 89 del 19.3.2011, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 89/10


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) il 24 dicembre 2010 — TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Co. Ltd, International Air Transport Association, The Queen/Civil Aviation Authority

    (Causa C-629/10)

    2011/C 89/18

    Lingua processuale: l'inglese

    Giudice del rinvio

    High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court).

    Parti

    Ricorrenti: TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Co. Ltd, International Air Transport Association

    Convenuta: Civil Aviation Authority

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se gli artt. 5-7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debbano essere interpretati nel senso che impongono il pagamento della compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 ai passeggeri i cui voli abbiano subito un ritardo ai sensi dell’art. 6 e, in caso di risposta affermativa, in quali circostanze.

    2)

    In caso di soluzione negativa della prima questione, se gli artt. 5-7 del regolamento (CE) n. 261/2004 siano invalidi, del tutto o in parte, per violazione del principio di parità di trattamento.

    3)

    In caso di soluzione affermativa della prima questione, se gli artt. 5-7 del regolamento (CE) n. 261/2004 siano invalidi, del tutto o in parte, per a) non conformità con la convenzione di Montreal; b) violazione del principio di proporzionalità e/o c) violazione del principio di certezza del diritto.

    4)

    In caso di soluzione affermativa della prima questione e di soluzione negativa della terza questione, se debbano essere fissati limiti agli effetti temporali della sentenza della Corte nella presente causa e, in tal caso, quali.

    5)

    In caso di soluzione negativa della prima questione, se si debba dare effetto e, se sì, quale, alla sentenza Sturgeon tra il 19 novembre 2009 e la data della sentenza della Corte nella presente causa.


    (1)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) — Dichiarazione della Commissione (GU L 46, pag. 1).


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