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Document 62010CN0607

Causa C-607/10: Ricorso proposto il 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Regno di Svezia

GU C 89 del 19.3.2011, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/8


Ricorso proposto il 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Regno di Svezia

(Causa C-607/10)

2011/C 89/15

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e K. Simonsson, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

Constatare che il Regno di Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (1), non avendo adottato i provvedimenti necessari per garantire che le sue autorità competenti vigilino, con autorizzazioni rilasciate in conformità agli artt. 6 e 8 della direttiva, oppure, appropriatamente, mediante il riesame delle circostanze e, eventualmente, il loro aggiornamento, a che tutti gli impianti esistenti siano gestiti in conformità con i requisiti previsti dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b), nonché 15, n. 2, non oltre la data del 30 ottobre 2007;

condannare Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dall’art. 5, n. 1, della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento deriva che gli Stati membri dovevano adottare provvedimenti per garantire che le autorità competenti vigilassero, con autorizzazioni conformi agli artt. 6 e 8 della direttiva, oppure mediante un adeguato riesame delle circostanze e, eventualmente, attraverso un loro aggiornamento, che gli impianti esistenti funzionassero in conformità ai requisiti previsti dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b), nonché 15, n. 2, della direttiva, non oltre il 30 ottobre 2007. Secondo la Commissione tale responsabilità dovrebbe naturalmente comprendere tutti gli impianti esistenti in questione presenti nello Stato membro in parola.

Secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di un’infrazione deve essere valutata sulla base della situazione in cui lo Stato membro di cui trattasi si trovava allo scadere del termine indicato nel parere motivato. Dalla risposta svedese al parere motivato deriva che 33 impianti esistenti non soddisfacevano i requisiti della direttiva suddetta al momento in cui detta risposta è stata formulata.

Inoltre, deriva dall’allegato alla risposta complementare della Svezia al parere motivato che, nell’ottobre 2010, circa tre anni dopo la scadenza dei termini di detta direttiva previsti all’art. 5, n. 1, di essa, ancora sussistevano 23 impianti che non soddisfacevano i requisiti a norma della direttiva.


(1)  GU L 24, pag. 8.


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