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Document 62010CB0302

Causa C-302/10: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 17 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening (Diritti d’autore — Società dell’informazione — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafi 1 e 5 — Opere letterarie ed artistiche — Riproduzione di brevi estratti di opere letterarie — Articoli di giornale — Riproduzioni temporanee e transitorie — Procedimento tecnico consistente in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo, da un trattamento elettronico della riproduzione e dalla memorizzazione di una parte di tale riproduzione — Atti di riproduzione temporanea costituenti parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico — Scopo di tali atti consistente in un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali — Rilievo economico proprio di detti atti)

GU C 73 del 10.3.2012, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/8


Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 17 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening

(Causa C-302/10) (1)

(Diritti d’autore - Società dell’informazione - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 5, paragrafi 1 e 5 - Opere letterarie ed artistiche - Riproduzione di brevi estratti di opere letterarie - Articoli di giornale - Riproduzioni temporanee e transitorie - Procedimento tecnico consistente in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo, da un trattamento elettronico della riproduzione e dalla memorizzazione di una parte di tale riproduzione - Atti di riproduzione temporanea costituenti parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico - Scopo di tali atti consistente in un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali - Rilievo economico proprio di detti atti)

2012/C 73/12

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Infopaq International A/S

Convenuta: Danske Dagblades Forening

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione degli articoli 2 e 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10) — Società la cui attività principale consiste nell’effettuare sintesi di articoli di giornali mediante scansione — Memorizzazione di un estratto d’articolo consistente in una parola di ricerca con le cinque parole che la precedono e le cinque parole seguenti — Atti di riproduzione temporanea che costituiscono una parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico

Dispositivo

1)

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento denominato «di raccolta dati», come quelli di cui alla causa principale,

soddisfano il requisito secondo cui tali atti devono costituire parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, nonostante il fatto che essi diano avvio a tale procedimento e lo concludano e che implichino un intervento umano;

sono conformi al requisito secondo cui gli atti di riproduzione devono perseguire uno scopo unico, vale a dire consentire un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali;

soddisfano il requisito secondo cui detti atti non devono avere rilievo economico proprio purché, da un lato, l’esecuzione di tali atti non consenta di ottenere un profitto aggiuntivo, che vada al di là di quello derivante dall’utilizzo legittimo dell’opera protetta e, dall’altro, gli atti di riproduzione temporanea non conducano a una modifica di tale opera.

2)

L’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che, se rispettano tutti i requisiti previsti all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento denominato «di raccolta dati», come quelli di cui alla causa principale, devono essere considerati conformi al requisito secondo cui gli atti di riproduzione non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera né arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.


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