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Document 62010CA0218

Causa C-218/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — ADV Allround Vermittlungs AG, in liquidazione/Finanzamt Hamburg-Bergedorf (IVA — Sesta direttiva — Articoli 9, 17 e 18 — Individuazione del luogo di prestazione dei servizi — Nozione di «messa a disposizione di personale» — Lavoratori autonomi — Necessità di garantire identico trattamento della prestazione dei servizi con riguardo al prestatore ed al destinatario)

GU C 73 del 10.3.2012, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — ADV Allround Vermittlungs AG, in liquidazione/Finanzamt Hamburg-Bergedorf

(Causa C-218/10) (1)

(IVA - Sesta direttiva - Articoli 9, 17 e 18 - Individuazione del luogo di prestazione dei servizi - Nozione di «messa a disposizione di personale» - Lavoratori autonomi - Necessità di garantire identico trattamento della prestazione dei servizi con riguardo al prestatore ed al destinatario)

2012/C 73/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: ADV Allround Vermittlungs AG, in liquidazione

Resistente: Finanzamt Hamburg-Bergedorf

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione degli artt. 9, n. 2, lett. e), sesto trattino, 17, nn. 1, 2, lett. a), e 3, lett. a), nonché dell’art. 18, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Determinazione del luogo di collegamento fiscale di una prestazione consistente nella messa a disposizione, nei confronti di un beneficiario di servizi, di personale autonomo, senza vincolo di lavoro subordinato con il prestatore dei servizi — Nozione di «personale» — Necessità di garantire un’identica valutazione dell’assoggettamento di un’operazione all’IVA nei confronti del prestatore dei servizi, da un lato, e del beneficiario dei servizi medesimi, dall’altro

Dispositivo

1)

L’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), sesto trattino, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «messa a disposizione di personale», contenuta nella disposizione medesima, ricomprende parimenti la messa a disposizione di personale autonomo, non legato da rapporto di lavoro dipendente con l’impresa prestatrice.

2)

L’articolo 17, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, lettera a), nonché l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388 devono essere interpretati nel senso che non impongono agli Stati membri di configurare le rispettive normative procedurali interne in modo tale da garantire che l’imponibilità di una prestazione di servizi e l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione medesima vengano valutate in modo coerente con riguardo al prestatore e con riguardo al destinatario di tale prestazione, anche quando questi ricadano nella sfera di competenza di amministrazioni finanziarie diverse. Tuttavia, dette disposizioni obbligano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto ed il rispetto del principio di neutralità fiscale.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.


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