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Document 62009TN0350
Case T-350/09: Action brought on 4 September 2009 — ICO Satellite v Commission
Causa T-350/09: Ricorso proposto il 4 settembre 2009 — ICO Satellite/Commissione
Causa T-350/09: Ricorso proposto il 4 settembre 2009 — ICO Satellite/Commissione
GU C 267 del 7.11.2009, p. 76–77
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/76 |
Ricorso proposto il 4 settembre 2009 — ICO Satellite/Commissione
(Causa T-350/09)
2009/C 267/137
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ICO Satellite Ltd (Slough, Regno Unito) (rappresentante: avv. S. Tupper)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione della Commissione 13 maggio 2009, n. 2009/449/CE, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS); |
— |
condannare la convenuta alle spese del presente giudizio e disporre le ulteriori misure ritenute opportune. |
Motivi e principali argomenti
Attraverso il proprio ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 13 maggio 2009, n. 2009/449/CE, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite («MSS») (1).
Viene dedotto che l’impugnata decisione ha l’effetto di privare la ricorrente dei diritti di proprietà legittimamente maturati in suo favore in forza del diritto internazionale. La ricorrente afferma inoltre che l’impugnata decisione è illegittima, poiché la Commissione ha:
(a) |
compiuto una discriminazione nei suoi confronti, avendo coinvolto nel processo decisionale un precedente presidente della Inmarsat Ventures Limited Council («Inmarsat»), così violando requisiti procedimentali fondamentali nonché il principio della parità di trattamento; e |
(b) |
agito in modo irragionevole, avendo selezionato la Inmarsat e la Solaris Mobile Limited rispetto alla ricorrente, benché quest’ultima si trovi asseritamente in una posizione migliore per fornire gli MMS. |
Secondo la ricorrente, quando ha adottato la decisione impugnata la convenuta ha agito in modo sproporzionato, discriminatorio e contrario alle legittime aspettative della ricorrente. Ancora, quest’ultima sostiene che la decisione impugnata costituisce altresì una violazione dei suoi diritti al pacifico godimento dei beni di sua proprietà, come tutelato dall’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo («CEDU»), nonché del diritto all’esercizio dei suoi diritti civili, ivi inclusi i diritti di proprietà e il diritto di essere sentiti in modo pubblico ed equo sancito all’art. 6 della CEDU.
(1) Decisione della Commissione 13 maggio 2009, n. 2009/449/CE, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) [notificata con il numero C(2009) 3746] (GU L 149, pag. 65).