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Document 62009TN0197

Causa T-197/09: Ricorso proposto il 20 maggio 2009 — Slovenia/Commissione

GU C 180 del 1.8.2009, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/54


Ricorso proposto il 20 maggio 2009 — Slovenia/Commissione

(Causa T-197/09)

2009/C 180/101

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: Ž. Cilenšek Bončina, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 19 marzo 2009, C(2009) 1945 (1), che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nella parte che esclude talune spese effettuate dalla Slovenia;

condannare la Commissione alle spese del procedimento;

condannare la Commissione al rimborso delle spese sostenute dalla Repubblica di Slovenia in tale procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha escluso per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, date le carenze in controlli essenziali e l’irregolarità del procedimento nonché degli strumenti di controllo, talune spese della Repubblica di Slovenia dal finanziamento della Comunità ponendo in essere una rettifica finanziaria forfettaria del 5 % per i pagamenti diretti, ai fini della quale essa si è basata sulla revisione del controllo nazionale effettuato dai suoi servizi, nello Stato membro in questione, nel marzo 2005.

La ricorrente considera in particolare nelle sue conclusioni che la Commissione:

in ragione di un’errata constatazione del contesto fattuale, ha applicato erroneamente l’art. 15 del regolamento (CE) della Commissione n. 2419/2001 (2), rispettivamente l’art. 23 del regolamento (CE) della Commissione n. 796/2004 (3), in quanto ha proceduto troppo tardi alla revisione; ha scelto per essa una regione non tipica per la quale sono stati controllati campi manifestamente piccoli; in occasione della revisione stessa, non ha tenuto conto dello standard internazionale 530 nonché ha infondatamente censurato l’impiego della ruota di misurazione da parte della ricorrente;

ha violato il principio del divieto della disparità di trattamento tra Stati membri poiché ha condotto la revisione del controllo nazionale negli altri Stati membri su una base più ampia e quindi con un campione più rappresentativo;

ha applicato una decisione, e cioè la correzione finanziaria del 5 %, che a causa del rischio limitato per il Fondo, in considerazione delle risorse assegnate, è manifestamente sproporzionata in rapporto alla gravità ed all’ampiezza della violazione constatata;

ha agito in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza poiché i suoi servizi non hanno contestato la regolarità delle indicazioni che prevedevano l’impiego della ruota di misurazione e, sino all’autunno 2005, non hanno attirato l’attenzione della ricorrente sulla problematica.


(1)  GU L 75 del 21 marzo 2009, pag. 15.

(2)  Regolamento (CE)della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327 del 12 dicembre 2001, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 18 del 30 aprile 2004, pag. 18).


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